La Corte di cassazione (Sez. III pen. n. 17214/2023) ha affermato che, in tema di reati tributari, il Giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto a operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa).
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