La Corte di Cassazione (Sez. II pen. sent. n. 38383/2022) ha affermato che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni… a carico dello Stato”, di cui quest’ultimo è privato ex art. 28, comma 2, n. 5 cod. pen., e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata