Con l’ordinanza interlocutoria n. 5870 del 27/02/2023, in tema di esenzione ICI per la casa principale, la Sezione Tributaria della Corte di cassazione – tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che, con riferimento all’IMU, ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011 – ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della Legge n. 296 del 2006, nel senso che l’agevolazione va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.
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