La Corte di Cassazione (Sez. V civ., ord. n. 2847/2022) ha affermato che il curatore fallimentare, in quanto detentore delle scritture contabili dell'impresa assoggettata a fallimento, ha l'onere di fornire informazioni all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all'imprenditore "in bonis", traendo tale onere fondamento nella disponibilità da parte del curatore delle indicate scritture, nonché in quello più generale di esibizione di quest'ultime a chi ne abbia diritto, salvo che il curatore o l'imprenditore "in bonis" dimostrino di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici, nel termine concesso, per causa a loro non imputabile.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata