Dalla lettura della sentenza n. 28482/2022 della Corte di Cassazione, emerge che la capacità reddituale dei coniugi da parte del giudice della separazione, al fine determinare la misura dell’assegno di mantenimento in favore della parte economicamente più debole, va desunta da un complesso di elementi probatori (indagini della Guardia di Finanza, movimentazioni in denaro etc.), senza fermarsi all'esame delle dichiarazioni dei redditi, non potendo queste ritenersi per ciò stesso attendibili. Queste ultime hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (come quelle concernenti, appunto, l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
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