9 novembre 2022
9 novembre 2022

Ore 18:45 - Ristrutturazioni edilizie. Truffe Superbonus 110

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione (Sent. n. 42012/2022) ha affermato che integra il “fumus” del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.P.R. n. 74/00) la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale del c.d. “Superbonus 110%” mediante la sua cessione o lo “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, effettui la fatturazione “in acconto” di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento lavori” attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.
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