La Corte di cassazione (Sez. 5 civ., Sent. n. 957 del 13/01/2023) ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell'art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile); e ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei princìpi di lealtà e di buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000.
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