18 ottobre 2021
18 ottobre 2021

Ore 19:15 - Sospese le elezioni dei commercialisti fino a febbraio 2022

Sospesa l’efficacia della deliberazione assunta da Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il 4 giugno 2021, con la quale è stata fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.

La sospensione è arrivata dal TAR del Lazio con l’ordinanza n. 5547 del 16 ottobre 2021 depositata nella sezione Terza Quater.

In primis, dopo aver precisato nell’articolo 2 che gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti, all’articolo 3 dispone che:


  • gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
  • nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;
  • gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.


Secondo il TAR, la fissazione della data per l’elezione dei consigli dell’ordine territoriale, seppur rientrante nelle competenze del CNDCEC, è stata deliberata ben oltre la consumazione del periodo di proroga del Consiglio nazionale, cosicché detta delibera va ritenuta nulla.

Superata quella soglia temporale, il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta decadenza del Consiglio nazionale in carica e nominare al suo posto un commissario, il quale avrebbe dovuto fissare lui la data delle elezioni dei Consigli dell’Ordine territoriali. E solo dopo le elezioni di tali consigli territoriali, si sarebbero dovute indire le elezioni per la formazione del nuovo CNDCEC.

Pertanto, va ritenuto sussistente il fumus di fondatezza, e anche il pregiudizio attuale grave e irreparabile, in considerazione dell’esigenza di non fare eleggere e insediare Organi eletti in violazione di norme imperative.

La sospensione è valida fino al 25 febbraio 2022.
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