Il Superbonus è ancora oggetto di modifiche, difatti, sembra sia possibile una “quarta cessione libera” del credito. I destinatari, però, sembrano essere solo le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari, solo nel presupposto che decidano di addossarsi una responsabilità: quella solidale.
Durante la conversione in legge del decreto 17/2022 cd. “decreto bollette” vengono aggiunti gli articoli 29-bis e 29-ter. Pertanto, i predetti soggetti che non hanno più possibilità di cedere il credito perché sfruttate quelle disponibili determinate dalla legge, possono usufruire di un’ulteriore cessione libera e definitiva.
In riferimento a tale cessione la modifica esplica quanto segue: “il cedente è in ogni caso responsabile solidamente per il recupero dell’importo di cui al comma 5, ferma restando l’eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6”. Dunque, il cedente deve farsi carico di una nuova forma di responsabilità solidale che gli consentirà di rispondere - al titolare della detrazione - di eventuali contestazioni delle Entrate. Detta disposizione – in vigore dal 1 maggio - risulta difficilmente accettabile da parte del mercato.
Un’ulteriore novità è inerente alla comunicazione delle opzioni di cessione e sconto. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese 2020 - da parte di imprese e professionisti ossia soggetti Ires e titolari di partita Iva – è stato prorogato dal 29 aprile 2022 al 15 ottobre 2022.
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