5 maggio 2021
5 maggio 2021

Ore 9:02 - COVID-19: Fondo di solidarietà e CIGD per il settore aereo

MLPS

Con il Messaggio n.1761 del 30 aprile 2021, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 300) e del Decreto Sostegni (art. 8, comma 2).

In via preliminare, il provvedimento ricorda che, in base al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo può erogare - tra le altre - prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà (art. 5, comma 1, lett. a).

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 714) prevede che tale disposizione trovi applicazione anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 300, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.
Analogamente, il Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 9, comma 3) prevede che la medesima norma possa estendersi anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del Decreto.

Pertanto, l'Istituto comunica che, alle prestazioni erogabili dal Fondo di solidarietà, si aggiunge una nuova prestazione integrativa di durata pari a quella della CIGD, secondo la seguente modulazione:

prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per una durata massima di 12 settimane;
prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 28 settimane.

Infine, a parziale rettifica di quanto riportato nella Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l'INPS chiarisce che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall'inizio dello stesso, con la precisazione che - qualora alla data di pubblicazione del
Messaggio n. 1761/2021 il termine risultasse già scaduto - la domanda potrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio stesso.
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