L'Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 25/E di oggi 30 maggio 2011, ha affermato che non decadono le agevolazioni fiscali applicate in occasione dell’acquisto di un fondo rustico comperato antecedentemente al 30 giugno 1996, quando la proprietà viene rivenduta o alienata o non più coltivata, dopo che siano trascorsi almeno cinque dal passaggio di proprietà.
L’Agenzia delle Entrate, con tale documento di prassi chiarisce i dubbi sull’applicazione dello sconto fiscale introdotto dalla legge 604/1954, e applicato fino a tutto il 2009, per favorire l’acquisto e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. La norma, più volte prorogata, prevede diminuzioni delle imposte di registro e ipotecaria e stabilisce che, per usufruire del beneficio, il terreno dove essere coltivato e non può essere rivenduto per cinque anni dal momento dell’acquisto. In caso contrario, decadendo i motivi dell’agevolazione, le imposte devono essere reintegrate in base al regime ordinario.
Il vincolo era diventato decennale con la legge 590/1965 (articolo 28, comma 1) per poi tornare a essere di cinque anni con il decreto legislativo 228/2001, articolo 11, comma 1.
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