Procura a vendere l’automobile: responsabile della tassa automobilistica è chi risulta titolare al PRA
Corte di Cassazione - Sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011
Con Sentenza 24 giugno 2011, n. 13952, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’unico responsabile del pagamento della tassa automobilistica è il soggetto che risulta titolare del veicolo al PRA. Nel caso di specie, il proprietario di un’automobile aveva consegnato il bene ad un concessionario conferendogli la procura a venderla. Il concessionario non aveva fatto la dovuta segnalazione all’ACI che consente al proprietario di godere di una temporanea esenzione dal pagamento del tributo. Secondo la Cassazione, in mancanza di tale segnalazione, non sussiste l’esonero dal versamento della tassa automobilistica; l’unico responsabile del versamento va individuato nel soggetto che secondo il PRA risulta intestatario del veicolo indipendentemente dal fatto che questi ne abbia o meno la disponibilità. Questi potrà successivamente rivalersi sul concessionario che ha omesso la segnalazione in base alle norme che regolano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
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