3 maggio 2011
3 maggio 2011

Provvigioni agenti: deduzione legata alla rilevazione dei ricavi

11:03 - Corte Suprema, sentenza n. 9539 del 29 aprile 2011

Con sentenza n. 9539 del 29 aprile 2011, la Corte Suprema ha stabilito che le provvigioni passive sono deducibili dal reddito del preponente esclusivamente nel periodo d’imposta in cui lo stesso rileva i ricavi derivanti dall’affare procurato dall’agente. Non vi è relazione, dunque, fra il diritto alla provvigione maturato all’agente e la deducibilità della provvigione stessa dal reddito della preponente. L’azienda preponente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria ha accertato un maggior reddito imponibile per errata imputazione di costi relativi al pagamento di provvigioni. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana avallando la tesi dell’Amministrazione ha rilevato, in particolare, che la clausola contrattuale che subordinava il pagamento delle provvigioni al totale del pagamento degli affari, rendeva incerto il pagamento, cioè il costo, onde il costo delle provvigioni non poteva essere imputato alla annualità di stipula del contratto, bensì al periodo d’imposta in cui era stato effettuato il pagamento.
Secondo la disciplina civilistica, vige una distinzione tra il “momento di acquisizione della provvigione” (ovvero del suo diritto), che si verifica quando l'operazione promossa dall'agente viene conclusa tra le parti, e il “momento di esigibilità della provvigione già acquisita”, che scatta quando il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. In ordine alla rilevanza fiscale del costo della provvigione, la Corte di Cassazione ha evidenziato che ai fini dell'individuazione del periodo di competenza per la deduzione del costo delle provvigioni deve essere considerata la «data di esecuzione del contratto» tra il preponente e il terzo-cliente. In particolare, dovendo valutare la rilevanza in termini fiscali, occorre far riferimento alla disposizione dell’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), Tuir, che individua il momento di esecuzione del contratto (determinazione dell'esercizio di competenza) con la “consegna o spedizione per i beni mobili, stipulazione dell'atto per gli immobili e ultimazione per le prestazioni di servizi”. In altri termini la Cassazione esclude che la norma civilistica assuma prevalenza sulla disposizione fiscale del Tuir.
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