Nell’accertamento sintetico (redditometro) anche la semplice disponibilità di un’autovettura costituisce elemento indiziario di capacità contributiva, in mancanza di idonea prova contraria in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie al suo acquisto e al suo mantenimento (in quanto trattasi, per esempio, di somme già tassate o esenti). Così si è espressa la Cassazione nella pronuncia 9549 del 29 aprile, la cui rilevanza non è costituita dal principio giuridico affermato – oramai pacifico in giurisprudenza – quanto dal fatto che l’imposizione fiscale in argomento abbia riguardato un agente di commercio, per il quale, com’è noto, il bene mobile registrato costituisce un bene strumentale.
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