Lo scudo fiscale si applica rigorosamente ai capitali rimpatriati e non copre il reato di omesso versamento dell’Iva, lo ha stabilito la Cassazione con la pronuncia 28724 del 19 luglio 2011. Nella fattispecie il GIP disponeva il sequestro di alcune disponibilità e beni, mobili e immobili, di due soggetti, indagati, tra l'altro, per reati di natura tributaria. A seguito della richiesta del dissequestro da parte dei due contribuenti facendo richiesta di riesame preventivo, motivato, tra l'altro, per l’intervenuta adesione al cosiddetto “scudo fiscale-ter” (all’articolo 13-bis del Dl 78/2009), il tribunale del riesame aveva accolto parzialmente i ricorsi, annullando l'impugnato sequestro limitatamente a un solo bene mobile registrato (un elicottero), mentre confermava il resto. In sede di legittimità gli imputati chiedevano che il decreto di sequestro preventivo fosse annullato, revocato o comunque dichiarato totalmente inefficace e che i beni fossero restituiti all’avente diritto. Con la sentenza 28724/2011, la Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi dei contribuenti.
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