11:32 - Agenzia delle Entrate - Circoalre n. 24/E del 20 maggio 2011
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 24/E di oggi 30 maggio, fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, l'Amministrazione Finanziaria fa il punto sulle modalità di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (articolo 21 del Dl 78/2010). Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva. Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
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