È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 37 del 13-02-2021) il decreto 8 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Tale decreto individua, inoltre, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali non è prevista la visita e la prova presso gli uffici della motorizzazione civile.
Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria all'aggiornamento della carta di circolazione sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del suddetto decreto.
Requisiti delle ditte esecutrici delle modifiche - Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali (di cui all'allegato A del decreto) sono effettuate dalle officine esercenti l'attività di autoriparazione nell'ambito delle specifiche competenze. Dette officine, sono accreditate presso l'Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente, previa sottoscrizione del disciplinare di cui all'allegato C del decreto.
In sostanza, ad ogni officina accreditata, l'Ufficio motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.
Le modifiche sono eseguite dalle officine nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché:
- in conformità alle direttive emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione;
- alle prescrizioni del costruttore del veicolo;
- alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati.
L'officina rilascia apposita dichiarazione (redatta in conformità al modello riportato all'allegato B del decreto) attestante che, l'esecuzione dei lavori, è avvenuta secondo la normativa prevista.
Qualora sia prevista dalla normativa tecnica vigente, la stessa rilascia, altresì, la certificazione di origine degli elementi installati annotando (in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio motorizzazione civile):
- il numero di targa del veicolo;
- il numero di telaio;
- l'intestatario;
- il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.
Aggiornamento della carta di circolazione – Il decreto in commento disciplina anche le modalità di aggiornamento della carta di circolazione stabilendo anzitutto che, entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l'intestatario del veicolo presenta un’apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione. Tale istanza (corredata della documentazione indicata nell'allegato A del decreto) deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede l'officina che ha apportato le modifiche stesse.
Sarà l'Ufficio della motorizzazione civile a provvedere all'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, nel quale saranno riportati i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.
Viene disciplinato anche il caso in cui l'aggiornamento della carta di circolazione sia effettuato tramite uno studio di consulenza automobilistica. In tal caso, infatti, la richiamata istanza, corredata della relativa documentazione, sarà custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque anni ed esibita in caso di controlli da parte degli Uffici della motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.
La vigilanza degli Uffici della motorizzazione civile – Per quanto concerne l’attività di vigilanza, quest’ultima è effettuata dagli Uffici della motorizzazione civile sulle officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in commento.
La vigilanza sulle officine è effettuata mediante controlli a campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali. Detti controlli, sono effettuati al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione contenuto nel decreto in esame.
Qualora venga accertata la violazione, l'Ufficio della motorizzazione civile provvederà a ritirare il codice identificativo.
La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica, è effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare la regolarità, la completezza e la custodia della documentazione.
In caso di accertata violazione, l'Ufficio della motorizzazione civile provvederà alla segnalazione agli organi territoriali competenti (Province e Comuni, come previsto dall'
articolo 9, Legge n. 264/1991).
Il metodo di campionamento dei controlli sopra citati, è stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.