2 febbraio 2021

Aiuti di Stato: la Commissione europea estende e proroga il quadro temporaneo a sostegno dell’economia

Autore: Alessia Noviello
Con un comunicato della Commissione europea del 28 gennaio 2021, è stata annunciata la proroga e l’ampliamento ulteriore del quadro temporaneo per sostenere l'economia degli stati membri, nel contesto della pandemia di COVID-19.

La Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia colpita dalla pandemia da COVID-19, è stato inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali precedentemente stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

La motivazione, spiegata dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, è riconducibile al perdurare della pandemia di COVID-19, che si sta protraendo per un periodo decisamente più lungo rispetto a quanto immaginato e sperato, dunque, permane l’esigenza di consentire agli Stati membri di fornire alle imprese il sostegno necessario per assisterle a superare l'emergenza.

Il quadro temporaneo è stato quindi prorogato fino alla fine del 2021, inoltre, sono aumentati i massimali di alcune misure stabiliti e sono stati forniti incentivi per l'utilizzo di strumenti rimborsabili, consentendo la possibilità di convertire, successivamente, determinati prestiti e altri strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette.

In conseguenza a questo provvedimento, viene offerta la possibilità agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità delle norme in materia di aiuti di Stato, limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza.

La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della pandemia di COVID-19, la modifica del 28 gennaio 2021 proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.

I nuovi massimali sono:
  • 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli (precedentemente erano 100.000 euro);
  • 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza erano 120.000 euro);
  • 1.800.000 euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (in precedenza erano 800.000 euro).

Come nella precedente formulazione, questi aiuti possono essere combinati con gli aiuti "de minimis" fino ad un massimo di:
  • 200.000 euro per la generalità delle imprese;
  • 30.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • 25.000 euro per le imprese operante nel settore agricolo.

Il parametro economico è riferito a tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis".

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla copertura dei costi fissi sostenuti che non sono stati oggetto di ulteriori interventi, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza il tetto era fissato a 3 milioni di euro).

La Commissione ha predisposto, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. L'obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.
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