30 maggio 2020

Bici e vacanze nel Decreto Rilancio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nel Capo VII del Titolo VIII del decreto rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), tra le Misure per l’Ambiente, l’art. 229 si occupa delle Misure per incentivare la mobilità sostenibile, dando indicazioni relative all’impiego delle somme all’uopo individuate dal Governo.

La norma va ad incidere, modificandolo, sull’art. 2 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 – il c.d. Decreto Clima – che ha introdotto il “buono mobilità” , consistente in un importo di 1.500 euro o di 500 euro riconosciuto a chi, entro il 31 dicembre 2021, rottami, rispettivamente, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e che deve essere destinato all’acquisto, entro i successivi tre anni, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita, anche a favore di persone conviventi.

Sempre lo stesso art. 2 sopracitato precisa che il predetto “buono mobilità” rientra nel «Programma sperimentale buono mobilità» istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una durata di sei anni ed una dotazione finanziaria variabile per ciascuno degli anni considerati (dal 2019 al 2024), e corrispondente per l’anno 2020 a 70 milioni di Euro.

Col decreto rilancio viene dunque ora stabilito che la suddetta dotazione finanziaria relativa all’anno 2020 vada ora destinata alla concessione, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità”, concesso una tantum, pari al 60 per cento - e, comunque, in misura non superiore a euro 500 – della spesa che sia sostenuta per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility.

Il buono potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020 e varrà anche retroattivamente ove l’acquisto dei mezzi sopraindicati sia stato effettuato a partire dal 4 maggio 2020.

Per agevolare l'utilizzo delle biciclette è peraltro prevista la modifica del Codice della Strada, con la previsione della realizzazione di apposite piste ciclabili.

A fondamento di tale provvedimento vi è la necessità di incentivare forme di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità nelle aree urbane ove gli enti locali abbiano imposto limitazioni al trasporto pubblico locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Il buono si potrà ottenere accedendo, tramite credenziali SPID, all’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente (che dovrà renderla operativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in G.U.) e che sarà accessibile anche dal suo sito istituzionale.

Sarà necessario inserire i dati del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura) per ottenerne il rimborso, nei limiti del valore del buono.
Ove invece il mezzo non sia stato ancora acquistato, una volta che l’applicazione sarà operativa si potrà - indicando il mezzo o il servizio che si intendono acquistare - generare dalla stessa un bonus spesa elettronico che dovrà consegnarsi ai fornitori autorizzati, presso i quali, pagando il saldo che resta a proprio carico, si potrà ritirare il bene acquistato o godere del servizio individuato.

Come detto, il bonus in parola varrà fino al 31 dicembre del 2020. Dal primo gennaio 2021 torneranno pertanto efficaci le previsioni del Decreto Clima relative alla rottamazione, come sopra menzionati.

Un altro intervento del decreto rilancio da segnalarsi è quello che, nel Capo I (Misure per il Turismo e la cultura) dello stesso Titolo VIII, all’art. 176 contempla la c.d. Tax credit vacanze o “bonus vacanze”: un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

La norma riconosce detto credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ed è fruibile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro: difatti decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare, diventando di 300 euro per quelli composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

La norma dettaglia inoltre quali siano le condizioni richieste – a pena di decadenza - per poter usufruire del credito:
  • le spese dovranno essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator (per intenderci, non vale per i servizi acquistati tramite Booking o piattaforme analoghe).

Il credito è fruibile solo nella misura dell'80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d' imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.


Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. Dovrà essere l'Agenzia delle entrate a provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.


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