Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il D.Lgs. n. 81/2008 (TU), che ha come obiettivo quello di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, disciplina tra le altre cose in modo dettagliato i compiti e le conseguenti responsabilità dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.
Tra gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, l’articolo 72 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’acquisizione e la conservazione agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del TU (Uso delle attrezzature di lavoro ...) e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 (che richiedono specifica abilitazione), siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono:
Per dimostrare di avere adempiuto a questo obbligo, ad esempio, la ASL n. 20 di Verona chiede che il noleggiatore predisponga la documentazione allegata in calce.
La violazione di questo obbligo comporta, ai sensi del disposto combinato degli articoli 72 e 87 del D.Lgs. n. 81/2008, una sanzione amministrativa da € 921,38 a € 3316,96.