20 giugno 2020

“Contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli a motore

Autore: Pietro Mosella
Definite le condizioni del “contratto di base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del Codice delle assicurazioni.

È quanto previsto nel decreto 11 marzo 2020, n. 54 del Ministero dello sviluppo economico (MISE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 152 del 17-06-2020), rubricato “Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012”, in vigore dal 2 luglio 2020.

Il decreto del MISE – Con il decreto 11 marzo 2020, n. 54, sono state individuate e definite, nell'«Allegato A» dello stesso, le condizioni del “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del Codice delle assicurazioni (di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Nel citato allegato sono, altresì, definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall'impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.

Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del “contratto base” e delle condizioni aggiuntive sopra citate, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse. La stessa impresa formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, indicando, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

Per la suddetta offerta al consumatore, si deve utilizzare il modello elettronico, ossia un modello standard telematico predisposto dal MISE, sentito l'IVASS, adottato dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta del contratto base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta online pubblici.

Tale offerta con il sopra citato modello, ha l’obiettivo di fare in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.

Con l’obiettivo di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilità dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, l’articolo 3 del decreto in commento stabilisce che, il suddetto modello elettronico, possa prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle già contenute nell'«Allegato A» al decreto.

Il modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il “Nuovo preventivatore pubblico”, ossia il servizio informativo predisposto dal MISE, in collaborazione con l'IVASS, che consente al consumatore e all'intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione.

All'offerta precedentemente descritta, si applicano le condizioni di validità previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23/2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del Codice delle assicurazioni.

Infine, è stabilito che resta ferma l'applicazione della normativa di settore adottata dall'Autorità di vigilanza nelle materie oggetto del presente regolamento.

Le disposizioni recate dal decreto in commento si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da data non anteriore a quella prevista dal D.M. per l'adozione del modello elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, del D.L. n. 179/2012.

Il “contratto base” – Com’è spiegato nell’Allegato A al decreto del MISE sopra esaminato, il “contratto base” rappresenta il contratto r.c. auto offerto dall'impresa (in questo caso l’impresa con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto) presso i «punti vendita» della stessa, ovvero disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli quali autovetture, motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori da assicurarsi con formula tariffaria “bonus malus” e con formula contrattuale «guida libera», per importi di copertura pari ai massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto.

Sempre nel citato Allegato A, vengono elencate le condizioni del “contratto di base”, partendo dall’oggetto di tale contratto (dove sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza), per poi proseguire con esclusioni e rivalse, dichiarazioni inesatte e reticenze, l’aggravamento del rischio, l’estensione territoriale, decorrenza, durata e pagamento del premio.

Altre condizioni previste sono quelle riguardanti il trasferimento di proprietà del veicolo e la cessazione del rischio, l’attestazione dello stato di rischio, la denuncia di sinistro, la gestione delle vertenze, gli oneri a carico del contraente, il rinvio alle norme di legge e, infine, il bonus malus/sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi a cura dell'impresa).

A tal proposito, si ricorda che la sopra citata clausola disciplina la specifica formula tariffaria «bonus malus» o la tariffa assimilata «sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il prezzo del contratto base.

L'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.
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