7 maggio 2025

Decreto bollette 2025, stop al pignoramento della casa per i soggetti vulnerabili: requisiti e tutela del condominio

Stop al pignoramento della prima casa per soggetti vulnerabili con debiti condominiali sotto i 5.000€, previsto dal Decreto Bollette 2025 convertito in Legge.

Autore: Martina Giampà
Con il Decreto Bollette, il Governo ha introdotto un pacchetto di misure contro il caro energia, stanziando fino a 3 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese italiane.

Tra le novità introdotte con la conversione in legge, spicca una misura di protezione sociale: lo stop al pignoramento della prima casa per soggetti vulnerabili in caso di debiti condominiali inferiori a 5.000 euro. Una nuova tutela pensata per proteggere le persone fragili e garantire il diritto all’abitazione.

Chi può beneficiare della tutela

Dal 29 aprile 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Bollette, è entrata in vigore una nuova tutela per le persone vulnerabili: non sarà più possibile pignorare la prima casa per debiti condominiali inferiori a 5.000 euro. Il beneficio si applica ai soggetti vulnerabili come definiti dall’art. 11, comma 1, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, ossia:
  • persone in condizioni economiche svantaggiate,
  • soggetti con gravi problemi di salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche,
  • persone con disabilità (Legge 104),
  • residenti in isole minori non interconnesse,
  • abitanti in strutture d’emergenza post-eventi calamitosi,
  • cittadini over 75.

La normativa spiegata in modo semplice

Perché l'immobile sia impignorabile, devono essere soddisfatte contestualmente tutte le seguenti condizioni:
  • a) tipologia del debito:
    • il debito dev'essere relativo a bollette energetiche condominiali non pagate;
    • l’importo del debito dev'essere inferiore a 5.000 euro;
  • b) caratteristiche dell’immobile:
    • l'immobile dev'essere:
      • l’unico di proprietà del debitore;
      • residenza del debitore (vi deve aver fissato la residenza);
      • non un’abitazione di lusso, cioè:
        • non deve avere le caratteristiche individuate dal DM Lavori pubblici 2 agosto 1969 (non deve trattarsi di un’abitazione di lusso);
        • non deve appartenere alle categorie catastali A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi storici).
Se tutte le condizioni sopra elencate sono soddisfatte, l’immobile non può essere pignorato, cioè non può essere oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori, nonostante il mancato pagamento delle spese energetiche condominiali.

Cosa può fare il condominio

Oltre al comma 2-bis è stato introdotto in fase di conversione anche il comma 2-ter, con il quale viene stabilito che anche se in certi casi non è possibile pignorare la prima casa (come quando il debitore è una persona vulnerabile con un debito condominiale sotto i 5.000 euro), il condominio può comunque tutelarsi iscrivendo un’ipoteca giudiziale sull’immobile, cioè può chiedere al giudice di registrare una garanzia sul bene, che serve a bloccare la vendita o il trasferimento della casa fino a quando il debito non viene pagato.
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