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Con l'ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di due temi ricorrenti: la revoca dell'assegno divorzile alla ex moglie che abbia intrapreso una convivenza stabile con un altro uomo e l’indicazione dei presupposti in presenza dei quali ai genitori spetta l'obbligo di continuare a provvedere al mantenimento in favore dei figli maggiorenni.
Il caso è quello di un uomo che aveva presentato al Tribunale di Messina ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca sia dell’assegno divorzile nei confronti della ex moglie ormai ricongiuntasi in stabile convivenza con un altro uomo, sia quello di mantenimento nei confronti della figlia ventiseienne.
Il giudice di primo grado aveva accolto solo la prima domanda, mantenendo invece a carico del padre l’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia.
Avverso quest’ultima decisione l’uomo aveva perciò proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. ottenendo così dalla Corte territoriale di Messina anche la revoca dell’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in considerazione sia della sua età avanzata sia in considerazione della sua indiscutibile scarsa propensione agli studi nonché del suo altrettanto scarso impegno nel proseguire l'attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato mettendole a disposizione persino un locale.
L’ex moglie aveva perciò proposto ricorso in Cassazione, denunciando: