6 aprile 2024

Guida ai pagamenti della liquidazione periodica IVA

La liquidazione periodica IVA è un adempimento cruciale per le imprese, in quanto assicura la corretta gestione fiscale. In questo articolo, illustreremo come calcolare e versare l'IVA, comprendendo le scadenze e le modalità di versamento e affrontare adeguatamente le normative, evitando sanzioni e ottimizzando la gestione tributaria.

Cos'è la liquidazione periodica IVA

La liquidazione periodica dell'IVA è la procedura mediante la quale le imprese e i professionisti calcolano l'importo dell'IVA da pagare allo Stato o il credito IVA da richiedere, basandosi sulle transazioni effettuate in un periodo specifico (mensile o trimestrale).
Il meccanismo della liquidazione periodica IVA si fonda sul principio di autoliquidazione: ogni soggetto passivo, ossia l'entità che svolge attività economiche soggette a IVA, è tenuto a determinare autonomamente l'importo dell'imposta da versare o del credito da portare in compensazione. Tale processo richiede un'accurata tenuta dei registri contabili, dove vengono annotate tutte le operazioni imponibili, al fine di determinare il saldo IVA.
Nel dettaglio, l'ammontare dell'IVA riscossa viene considerato come "debito" (deve essere restituito all'Erario), mentre l'IVA pagata viene considerata come "credito" (poiché pagata a un altro soggetto passivo che la restituirà all'Erario). Periodicamente, la normativa fiscale richiede che i soggetti passivi calcolino l'IVA (somma algebrica tra l'IVA a debito e l'IVA a credito) al fine di versare all'Amministrazione finanziaria la differenza positiva dell'operazione (IVA a debito).
Per approfondimenti consulta la nostra guida Modello IVA 2024: versamenti periodici omessi.

Scadenze per i pagamenti della liquidazione periodica

Tutti i soggetti passivi IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA o a effettuare le liquidazioni periodiche IVA devono inviare la comunicazione periodica delle liquidazioni IVA. Tuttavia, sono esentati dall'obbligo di effettuare la liquidazione periodica i soggetti che:
  • durante il periodo di riferimento non hanno svolto alcuna operazione attiva o passiva (vedi C.M. 19/79);
  • hanno effettuato solo operazioni esenti e hanno scelto di essere esentati dagli adempimenti secondo l'articolo 36-bis del DPR n. 633/72 (vedi C.M. 19/79);
  • rientrano nei regimi agevolati per la determinazione dell'imposta (regime di vantaggio secondo il D.L. n. 98/2011 e regime forfetario secondo la Legge n. 190/2014);
  • applicano, se sussistono i requisiti, il regime di esenzione secondo l'articolo 34, comma 6 del DPR n. 633/72 (ad esempio, produttori agricoli);
  • applicano il regime forfettario per le attività di intrattenimento secondo l'articolo 74, comma 6 del DPR n. 633/72 (vedi C.M. 165/2000, § 3.3).

Il pagamento dell'IVA tramite le liquidazioni periodiche deve essere effettuato, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del D.lgs. n. 241/97, con una frequenza mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, esistono delle eccezioni che consentono la liquidazione trimestrale, regolata dall'articolo 7 del DPR n. 542/99 (Risoluzione n. 15/E/2012). Le imprese e i professionisti che hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 500.000 euro per le prestazioni di servizi o a 800.000 euro per altre attività nell'anno precedente possono optare per la liquidazione trimestrale dell'Iva anziché mensile. Se un contribuente era trimestrale nell'anno precedente ma ha superato tali limiti, dovrà effettuare il versamento mensile dell'Iva dall'anno successivo.

Per quanto riguarda il pagamento derivante dalla liquidazione trimestrale dell'IVA, questo deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari. Ciò significa entro 16 maggio per il primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre e 16 novembre per il terzo trimestre, mentre la liquidazione del quarto trimestre viene effettuata direttamente nella dichiarazione annuale. Se il termine di pagamento coincide con un giorno festivo o un sabato, il pagamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo.
La liquidazione trimestrale dell'IVA comporta per il contribuente un aumento degli interessi pari all'1% al momento del pagamento. Consideriamo a titolo di esempio, il pagamento dell'IVA del primo trimestre gennaio-febbraio-marzo. Questo deve essere avvenire entro il 16 maggio. Tuttavia, il quarto trimestre verrà liquidato entro il 16 marzo (per i soggetti solari) o al momento della presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA. Si ricorda che è comunque facoltà del contribuente scegliere la liquidazione mensile anche se sussistono i requisiti per effettuare la liquidazione trimestrale dell'IVA.

In ultimo, esiste una categoria chiamata "trimestrali speciali" che, indipendentemente dal volume d'affari, possono optare per i pagamenti con frequenza trimestrale. Questa possibilità è riservata in particolare ai seguenti soggetti:
  • distributori di carburanti;
  • autotrasportatori di merci per conto terzi;
  • esercenti attività di servizi al pubblico;
  • esercenti arti e professioni sanitarie.

Nel caso di mancata, incompleta o erronea comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, la sanzione prevista varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro. Inoltre, se la comunicazione dei dati delle liquidazioni viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, la sanzione viene ridotta del 50%. È comunque possibile procedere al ravvedimento operoso.

Come calcolare l'IVA da liquidare

Per calcolare la liquidazione periodica dell'IVA, si utilizza la seguente formula:

Iva sulle vendite - Iva "detraibile" sugli acquisti = Importo dell'Iva da versare all'Erario

La differenza tra l'Iva riscossa sulle vendite (Iva a debito) e l'Iva pagata sugli acquisti (Iva a credito) rappresenta l'importo dell'imposta da versare all'Amministrazione finanziaria in un determinato periodo. È importante considerare solo l'Iva "detraibile" nei calcoli dell'Iva a credito, dal momento che esistono operazioni Iva con Iva non detraibile (totalmente o parzialmente). Questa regola, nota come "deduzione di imposta da imposta", indica il metodo per calcolare il saldo dell'Iva a debito.
Se l'Iva a debito è inferiore all'Iva a credito, l'impresa genera un saldo a credito con l'Erario. In tal caso, l'azienda può compensare l'imposta detraibile nel periodo successivo attraverso la "compensazione verticale", richiedere un rimborso o utilizzare il credito per compensare altre imposte o contributi mediante la "compensazione orizzontale".

Modalità di versamento dell'IVA

I versamenti periodici IVA devono essere effettuati tramite il modello F24 e deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica. È possibile eseguire i pagamenti in vari modi:
  • direttamente con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante Entratel o Fisconline;
  • attraverso internet banking, grazie agli accordi tra l'Agenzia e gli intermediari finanziari (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento);
  • per mezzo di intermediari autorizzati ad usare il sistema Entratel per l'invio di "F24 cumulativo", o mediante "F24 addebito unico" su Entratel, oltre che via internet banking con intermediari convenzionati con l'Agenzia.

Per realizzare il pagamento via servizi telematici, occorre essere utenti registrati su Entratel o Fisconline, o avvalersi di un intermediario abilitato. Qualora l'F24 evidenzi un debito, è necessario disporre di un conto corrente presso Poste Italiane o un istituto bancario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, dove verrà addebitato l'importo dovuto.
Per i contribuenti mensili, i codici tributo variano dal 6001 (gennaio) al 6012 (dicembre). Per i trimestrali, si utilizzano i codici 6031, 6032 e 6033 per i primi tre trimestri, mentre il 6034 per l'ultimo. L'acconto IVA segue il codice tributo 6035. Queste modalità assicurano un corretto adempimento fiscale, prevenendo sanzioni e disguidi con l'Agenzia delle Entrate.
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