28 novembre 2020

La rivoluzione di Tuttolomondo

Autore: Ester Annetta
Quando l’era del cibo consegnato a domicilio ebbe inizio, quello del “rider” fu interpretato come il classico “lavoretto” svolto perlopiù da giovani ancora inoccupati o studenti, che vi vedevano un’occasione per tirar su qualche soldo, sufficiente non certo a consentire un’indipendenza economica ma quanto meno a non gravare sulle famiglie d’appartenenza anche per i costi d’una uscita nel fine settimana.

Un’armata di biciclette e motorini si formò dunque, spontaneamente, tra quelle categorie; ma, ben presto, complice la crisi economica maturata già prima della pandemia, furono coinvolte anche persone più adulte, per alcune delle quali quel “lavoretto” divenne un vero e proprio “lavoro”: non il modo per arrotondare un preesistente (e insufficiente) stipendio ma l’unica fonte di guadagno.

Col crescere del fenomeno crebbe perciò anche l’esigenza che fosse opportunamente disciplinato, non risultando più adeguata – né da un punto di vista delle tutele né da quello propriamente strutturale – la formula adottata dalle diverse aziende operanti nel settore per regolamentare il rapporto con i propri “fattorini” (perché è di questo, in fondo che si tratta): sostanzialmente un lavoro autonomo pagato a cottimo.

È così iniziata un’autentica battaglia, supportata dai sindacati dei lavoratori, che ha visto mettere a segno il suo primo successo il 10 gennaio 2019 con una decisione della Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 1663) che ha respinto il ricorso presentato da Foodora avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva stabilito che i rider andavano pagati non con mance, contentini, cottimo, ma con somme calcolate in base a quanto previsto dal quinto livello del contratto nazionale per il settore logistica e trasporto merci. La Corte aveva così riformato la pronuncia di primo grado che aveva invece respinto le richieste avanzate da cinque ex rider di Foodora - inquadrati non come dipendenti ma come operatori su chiamata - riconoscendo loro il risarcimento dei pagamenti e dei contribuiti previdenziali non goduti e condannato l’azienda a versare una parte delle spese legali.

La Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’interpretazione adottata dalla Corte d’Appello ammettendo che ai ciclofattorini delle consegne a domicilio vanno applicate le tutele del lavoro subordinato, come previsto dal Jobs Act, nella forma “ibrida” delle “collaborazioni organizzate dal committente”.

Secondo la Suprema Corte “dal primo gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”. Questo perché “quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”…“Si tratta di una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di ‘debolezza’ economica, operanti in una ‘zona grigia’ tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.

Il succo, in sintesi, era che i rider devono restare formalmente inquadrati come lavoratori autonomi, ma essendo “etero-organizzati” hanno comunque diritto a buona parte delle tutele previste per i dipendenti, a partire dalle retribuzioni.

Ora, però, si è raggiunta un’altra conquista, che davvero potrebbe aprire il varco verso la definitiva normazione dei rapporti di lavoro di migliaia di fattorini in tutta Italia.

Difatti, lo scorso 23 novembre, il Tribunale di Palermo, pronunciandosi sul ricorso presentato da Marco Tuttolomondo, 49nne fattorino di Glovo, ha emesso una sentenza che può dirsi storica, ordinando all’azienda di reintegrarlo come dipendente a tempo indeterminato con inquadramento di sesto livello (oltre che corrispondergli il risarcimento del danno) dopo che l’aveva di fatto licenziato – con quella bizzarra formula che è il "licenziamento digitale" – semplicemente disconnettendolo dall’app online che smista gli ordini.

Marco aveva iniziato a lavorare come rider di Glovo alla fine del 2018, effettuando consegne anche per dieci ore al giorno perché per lui si trattava dell’unico lavoro, quello che gli consentiva anche di pagare l’affitto di casa che, a seguito del licenziamento, era stato costretto a lasciare.

Per farsi portavoce della condizione dei rider e delle loro richieste, era anche diventato sindacalista iscrivendosi al Nidil della Cgil, elemento, questo, che – a suo dire – era stato proprio la causa del licenziamento, lo scorso mese di marzo, dopo che aveva reso alcune dichiarazioni in una trasmissione televisiva locale denunciando la condizione di difficoltà dei ciclofattorini. Era poi stato nuovamente ri-connesso alla piattaforma di smistamento appena dopo aver presentato ricorso al Tribunale di Palermo.

Si tratta decisamente di una grande vittoria, che, al di là degli evidenti profili di necessità di offrire un inquadramento ed una tutela adeguati ai tanti fattorini quotidianamente lasciati – anche non metaforicamente – in mezzo alla strada, li pone anche al sicuro da bieche forme di sfruttamento, sempre più diffuse e praticate senza scrupolo, ai danni anche di persone non più giovani per cui quel lavoro rappresenta spesso l’ultima occasione di guadagno per poter vivere un’esistenza dignitosa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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