27 giugno 2020

Notifica violazioni codice della strada: chiarimenti del ministero dell’interno

Autore: Ester Annetta
Con la circolare n. 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno scorso, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni importanti chiarimenti alla precedente circolare n.300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018, con la quale erano state fornite prime indicazioni operative in attuazione del D.M. 18 dicembre 2017 relativo all’utilizzo della PEC per la notifica dei verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada.

Il chiarimento si è reso necessario su esplicita richiesta avanzata dal Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini, ha ritenuto che dovessero essere rivisti alcuni aspetti della suindicata modalità di notifica alla luce delle indicazioni normative del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nello specifico, l'Autorità ha rilevato che, in caso di notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di un'impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, si rende necessario utilizzare particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti essere intestato all'interessato, persona fisica, e non all'impresa come persona giuridica. In tali casi, infatti, il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell'esercizio di attività imprenditoriale. Pertanto, il Garante ha evidenziato che, in simili circostanze, la notifica del verbale all'indirizzo PEC, ottenuto attraverso la consultazione del registro INI-PEC, può determinare un'illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell'azienda.

Si rammenta, a riguardo, che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ha istituito presso il MISE il pubblico elenco INI-PEC delle imprese e dei professionisti, che attinge dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle Imprese e gli ordini o collegi professionali (com’è noto, infatti, a norma dell’art. 3 bis del citato CAD, i professionisti iscritti in albi o elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale. Inoltre, tanto le imprese costituite in forma societaria che quelle individuali sono tenute ad indicare il loro indirizzo PEC nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese – art 16 D.L. n. 185/2008 e art. 5 D.L. n. 179/2012). L’indirizzo comunicato all’ ordine d’appartenenza o al Registro delle Imprese consente di individuare il professionista o l’impresa in maniera univoca ed è pertanto l’unico utilizzato validamente per le comunicazioni istituzionali e ai fini legali.

La questione sollevata dal Garante discende dalla circostanza che – per come è attualmente configurato il registro INI- PEC - nel caso di impresa individuale non è possibile distinguere l'indirizzo della persona fisica che ne è titolare da quello dell'impresa come persona giuridica.
Parimenti, l'imprenditore individuale non può dissociare il suo codice fiscale dalla sua impresa individuale né può evitare di dotarsi di un domicilio digitale aziendale, che, come detto, è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Ne consegue che, ove si utilizzi il codice fiscale dell’imprenditore proprietario di un autoveicolo nella sezione “imprese” del registro INI –PEC per rintracciarne la PEC, quella che risulterà non sarà una PEC individuale ma quella dell’impresa, che perciò finisce per essere utilizzata anche per la notifica di atti che riguardano l’imprenditore come persona fisica, col rischio che dati personali vengano resi visibili e dunque noti ai dipendenti dell’impresa che hanno accesso alla PEC.

Pertanto, in considerazione degli esposti rilievi ed accogliendo le indicazioni fornite dal Garante, con la citata circolare dell’8 giugno scorso il Ministero dell’Interno ha fornito le seguenti ulteriori istruzioni operative:
  • a) nella ricerca dell'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, potrà essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall'anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI - PEC solo quando è stato accertato (ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione) che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione "professionisti" del registro INI-PEC;
  • b) in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive e indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione;
  • c) la notifica del verbale a mezzo PEC non sarà obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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