1 marzo 2021

Nuovo DPCM, forma meglio della sostanza. Poche le novità all'orizzonte

Autore: Sandra Pennacini e Paolo Iaccarino
Non sarà forse il governo dei migliori, probabilmente non è il migliore esecutivo possibile in questo momento, ma sicuramente è migliore del precedente, almeno nell’esposizione normativa. Dopo la lettura della bozza del primo DPCM sul tavolo del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi lampante è la differenza rispetto al recente passato nello stile di scrittura del provvedimento normativo. Più asciutto negli orpelli giuridici, ordinato nei contenuti, lo schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo 2021, e fino al 6 aprile, si presenta come una positiva novità dell’ordinamento giuridico. Pur mantenendo lo schema concettuale utilizzato dal Governo Conte-bis, compresa la divisione del territorio in zone e la conseguente nota cromatica, il Presidente del Consiglio dapprima definisce le regole generali per poi elencare quelle particolari, facendo un uso equilibrato degli articoli, finalmente monotematici, e dei rimandi normativi, utilizzati solo qualora effettivamente necessario. Ogni articolo, dalle misure di distanziamento a quelle relative agli spostamenti, dalle disposizioni in materia di contenimento e divisione in zone ai protocolli di sicurezza, pur avendo una propria autonomia funzionale, è inserito in un contesto che appare più armonico rispetto al passato. Ogni disposizione, oltre ad una rubrica chiara rispetto al suo contenuto, è perfino accompagnata dal riferimento normativo alla precedente disposizione avente ad oggetto la medesima questione trattata.

Un vero e proprio cambio di passo. Basti pensare che, ad esempio, non è più presente il mega articolo 1, da ultimo riportato nel DPCM del 14 gennaio 2021, che si presentava come un elenco infinito di disposizioni, per questo difficili da leggere e comprendere. Un articolo, nella peggiore delle tradizioni del Legislatore italiano, soprattutto in campo tributario ed amministrativo, lungo ben dieci pagine, tale da occupare un terzo del provvedimento normativo, composto da una miriade di commi e nel quale il solo decimo era strutturato in ben 34 punti, dalla lettera a) alla lettera pp). Oggi, al contrario, il Presidente del Consiglio in carica dedica ad ogni zona di rischio e ad ogni settore di attività una rubrica chiara, un contenuto conforme ed un positivo esercizio di sintesi. Il tutto avviando la discussione oltre una settimana in anticipo rispetto all’entrata in vigore del provvedimento.

Se nella forma il D.P.C.M. si discosta profondamente dai precedenti, sfortunatamente non altrettanto possiamo dire della sostanza, che si presenta in netta continuità con il passato e non annuncia buone novelle per il mondo dell’impresa, anzi.
In premessa si evidenzia che resta confermato su tutto il territorio il divieto di spostamento tra Regioni e provincie autonome, salvo le consuete giustificazioni da autocertificare; resta anche ferma l’impostazione che vede il territorio suddiviso “per colore”, in base agli indicatori di rischio e contagio, e poche novità vengono introdotte con riferimento alle regole specifiche applicabili alle diverse zone, che nel seguito andiamo a riepilogare.

Zona bianca- Per quanto riguarda la cd. “zona bianca”, ovvero quella nella quale l’impatto dei contagi è veramente minimo – zona che a partire da oggi è assegnata alla Sardegna– secondo il precedente DPCM, pareva si dovesse assistere alla piena ripresa di tutte le attività, restando in vigore solo gli obblighi di prevenzione sanitaria (mascherina, distanziamento, igiene). Il nuovo decreto, invece, prevede anche per le eventuali zone bianche il blocco degli eventi che implichino assembramento, sia al chiuso che all’aperto, comprese fiere e congressi. Sempre inesorabilmente chiuse anche le discoteche e le sale da ballo, ed il divieto anche in questo caso vale sia al chiuso che all’aperto.

Zona gialla - Nulla cambia anche in “zona gialla”, salvo poche novità. Di rilievo è la previsione della riapertura, dal 27 marzo, dei musei anche nei giorni festivi, a condizione che gli ingressi siano preliminarmente organizzati con prenotazione effettuata almeno il giorno prima. Resta comunque sospesa l’iniziativa delle aperture gratuite la prima domenica del mese. Dal 27 marzo riaprono anche teatri,sale da concerto e cinema, al chiuso e all’aperto, purché nel rispetto del distanziamento e dei nuovi protocolli che dovranno essere adottati in tempo utile al fine di definire le linee anti-contagio. Altra novità interessante è l’allineamento del trattamento riservato a palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali che potranno tutti operare, a condizione che si tratti di erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Restando in ambito di sport, viene purtroppo confermata la chiusura degli impianti sciistici, restando anche per questi valida la già nota differenziazione tra sport amatoriale (vietato) e sport agonistico/di interesse nazionale (autorizzato).

Zona Arancione- In “zona arancione” non cambia assolutamente nulla, ma cambia in parte il metodo (e la medesima considerazione si estende alla zona rossa): a fronte della riclassificazione della Regione/Provincia operata con ordinanza del Ministero della Salute, le misure più restrittive si applicano non dal giorno successivo, bensì dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Posto che in area arancione, ricordiamo, è sospesa la ristorazione (salvo asporto e delivery), si tratta di un cambiamento importante al fine di non assistere più alle nefaste conseguenze dei cambi di colore effettuati sul filo di lana (vedi il caso San Valentino). Si ricorda che l’asporto è consentito fino alle 22.00, ma per gli ATECO 56.3 e 47.25 solo fino alle 18.00. Nessun limite invece per le consegne a domicilio.

Zona Rossa- Infine, le misure per le aree maggiormente in difficoltà, che restano sostanzialmente confermate: stop alla ristorazione come in zona arancione, ma stop anche al commercio al dettaglio ed ai servizi alla persona, salvo quelli essenziali. Quanto alle attività comunque autorizzate in area rossa si evidenzia che i parrucchieri e barbierisono stati eliminati dall’elenco delle attività essenziali, di conseguenza, se ubicati in area rossa, saranno nuovamente chiamati a sospendere l’attività.
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