7 febbraio 2022

Obbligo vaccinale, scattano le sanzioni per gli over 50. Quali sono i tempi e i modi?

Autore: Barbara Garbelli
Con il mese di febbraio sono partite formalmente le nuove misure che prevedono l’applicazione di una sanzione, una tantum e pari a 100 euro, per tutti coloro che, nonostante abbiano compiuto almeno il cinquantesimo anno d’età, non si sono ancora sottoposti a vaccinazione anti Sars-Cov-2.
Rimangono valide le esenzioni previste per tutti coloro che non possono sottoporsi a vaccino, stante le condizioni di salute verificate dal medico di base (o specialista) e dichiarate tramite apposita documentazione, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Tuttavia, per tutti coloro che non possono presentare idonea documentazione, sono di fatto partiti i controlli atti a sanzionare il mancato adeguamento alle disposizioni normative previste dal decreto legge 1/2022.
Va precisato che i controlli per gli inadempienti saranno fatti a campione e non in maniera puntuale;le multe saranno inviate da Agenzia Entrate Riscossione su segnalazione del Ministero della Salute per messo delle ASL regionali.
Le cartelle di pagamento, così come previsto dal decreto legge 1/2022 verranno inviate agli interessati nei termini di 180 giorni: dal 1^ febbraio è stata predisposta una lista che verrà elaborata dal Ministero della Salute con l’elenco dei nominativi di coloro che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale.

Successivamente alla verifica dell’elenco, Agenzia delle Entrate predispone una comunicazione preventiva di avviso: il cittadino avrà 10 giorni per rispondere e mostrare eventuale attestazione di esenzione, ricordando di dare risposta sia ad Agenzia delle Entrate che all’ASL di competenza.
Nei successivi 10 giorni, che costituiscono un termine perentorio, l’ASL dovrà verificare eventuali certificazioni di esenzione; in assenza di riscontro o di esito positivo da parte dell’ASL sarà cura dell’Agenzia delle Entrate notificare l’addebito entro 180 giorni.

Il cittadino potrà fare ricorso?
Per il cittadino è prevista la possibilità di rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento; potrà dimostrare, attraverso questa procedura, l’effettivo esonero dalla vaccinazione e quindi ottenere l’annullamento dell’avviso.
La procedura tuttavia non sarà immediata: sarà necessario procurarsi il parere tecnico di un medico, che sarà di fatto il consulente di parte del cittadino e anticipare i costi di un eventuale consulente tecnico di parte nominato dal giudice, oltre che l’ importo del contributo unificato per l’avvio del giudizio pari a 43 euro.
Di fatto il ricorso, in termini economici, potrebbe risultare più oneroso della sanzione.

E se il cittadino è anche un lavoratore, come deve comportarsi?
Tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età o che lo compiano entro il prossimo 15 giugno 2022 potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato, così come previsto dall’articolo 4-quinquies del nuovo decreto ed in funzione dell’obbligo vaccinale previsto per tutti i cittadini rientranti nelle condizioni previste dall’articolo 4-quater del decreto stesso.

Per quanto riguarda la nuova normativa sul super green pass al lavoro il decreto ricalca sostanzialmente quella in vigore dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass semplice: coloro che, dal 15 febbraio 2022, non possiederanno il super green pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Anche per il lavoratore sono previste sanzioni, oltre a quella prevista per il cittadino: coloro che si presenteranno al lavoro senza essere muniti di certificazione rafforzata scatteranno sanzioni –già conosciute- da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (solo ove il datore di lavoro abbia dato pubblicità dell’estratto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o del regolamento aziendale).
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