Il rafforzamento e lo sviluppo di nuovi investimenti nel settore del turismo e la valorizzazione del sistema di ricettività e ospitalità collegato al settore di trasformazione dei prodotti agricoli si rendono possibili con la Direttiva MISE del 19 marzo 2021, che ha esposto disponibilità di 130 milioni di euro.
Nel dettaglio, vista la legge 30 dicembre 2020 n.78, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, nell’art. 1 comma 84, con l’obiettivo di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese, contribuendo all’utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale e alla crescita della catena economica e dell’integrazione settoriale, prevede che:
- La soglia di accesso ai contratti di sviluppo nel settore del turismo scende da 20 a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse;
- I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere uniti a investimenti per la creazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità.
I commi 85 e 86 nel medesimo articolo, prevedono rispettivamente che il Ministero dello Sviluppo Economico impartisce all’Agenzia le direttive eventualmente necessarie e un’autorizzazione di spesa di 100milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
La Direttiva stabilisce che per la verifica della sussistenza del requisito connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse, le imprese devono fornire all’Agenzia idonea documentazione dalla quale può essere accertata:
- Ultima attività esercitata nel sito interessato;
- Data di emissione;
- Attuale proprietà e lo stato conservativo del sito.
In relazione ai programmi che prevedono più di un progetto di investimento, ogni progetto deve essere realizzato in una delle aree interne del Paese o deve riguardare il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Gli investimenti funzionali all’erogazione devono essere realizzati dagli stessi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, tale disposizione si applica anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.
L’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve avere una dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza.