18 giugno 2020

Sospensione mutui prima casa: più rapido l’accesso al beneficio

Autore: Serena Pastore
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con disposizioni contenute nei vari decreti emanati nel periodo emergenziale, sono state apportate modifiche alla disciplina sulla sospensione dei mutui stipulati per l’acquisto della prima casa, tra cui l’ampliamento della platea dei beneficiari e la possibilità di un più rapido accesso al beneficio.

Il Fondo Gasparrini - L’articolo 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007 ha istituito il “Fondo Gasparrini” ovvero un Fondo di solidarietà che consente ai titolari di un mutuo, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Già con l’intervento del DL n. 9/2020 era stata modificata la disciplina di tale fondo, prevedendo l’accesso ai benefici e la relativa sospensione del mutuo anche a causa:
  • dell’interruzione momentanea del rapporto lavorativo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Con l’articolo 54 del DL Cura Italia viene disposto che possono accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, i quali hanno registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Inoltre, possono richiedere la sospensione anche i titolari di mutui con un importo massimo di 400.000 euro.

Verifica dei requisiti in venti giorni – In sede di conversione del DL Liquidità è stato aggiunto il comma 2-bis all’articolo 12, secondo cui fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Pertanto i contribuenti che presenteranno la domanda di accesso per la sospensione del mutuo beneficeranno della sospensione a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
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