4 luglio 2020

TARI ridotta causa covid-19

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con deliberazione 238/2020/r/rif del 23 giugno 2020 - recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – l’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è intervenuta a sostegno dei Comuni autorizzando l’applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) con una certa flessibilità, nella consapevolezza dell'impatto che il Covid19 ha avuto sulle famiglie e sulle attività produttive.

La delibera illustra anzitutto la normativa istitutiva della TARI, evidenziando i successivi interventi affidati all’ARERA: con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, da corrispondersi in base a una tariffa commisurata ad anno solare. Tale tariffa deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, conformemente al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto da chi lo svolge e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente preposta. La tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio, esclusi quelli che fanno riferimento ai rifiuti speciali, che devono essere smaltiti dai produttori, tenuti a dimostrarne anche l'avvenuto trattamento conformemente alla normativa di settore vigente. La stessa Legge prevede inoltre che i Comuni dotati di un sistema che consente di misurare in modo preciso la quantità dei rifiuti - ai sensi del comma 668 del predetto articolo - possono procedere all'applicazione "di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

A riguardo, con la delibera n. 443/2019 l’Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo anche una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento.

Tuttavia – precisa le delibera 238 del 23 giugno scorso – il quadro di riferimento considerato dall’Autorità per impostare i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19 (dichiarata dapprima dall’OMS come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia), alla quale sono conseguiti diversi e numerosi provvedimenti legislativi, tra cui, relativamente ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il comma 5 dell'art 107 del decreto-legge 18/20, con cui si è disposto che: "i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Ritenuto, pertanto, che la deroga introdotta dalla citata norma “possa rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere", l’ARERA ha deciso di introdurre i cennati elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, che gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono adottare per agevolare l'uscita dall'emergenza Coronavirus, garantendo al contempo la continuità di questo servizio essenziale.

Nello specifico, riconosce la possibilità agli enti locali, nel determinare la tariffa per l'anno in corso, di tenere conto della situazione sanitaria che ha colpito il paese e con esso le attività produttive: "Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate".

Agli Enti che applicheranno una riduzione dei corrispettivi variabili, per sostenere in particolare le utenze non-domestiche, è conseguentemente consentito – precisa la delibera- di chiedere "un'anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l'anno 2020" con la possibilità di restituirlo recuperandolo attraverso le tariffe determinate nelle tre annualità successive, a partire dal 2021 ed entro il 31 dicembre 2023.

Presso la CSEA è stato infatti istituito un fondo con la finalità di compensare gli impatti finanziari che l'emergenza Covid ha creato sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali.
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