Già nel 2011, con un disegno di legge costituzionale (disegno di legge S. 2852) era stata avanzata la proposta di abolire l’esame di Stato per l’abilitazione professionale all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001, ossia quelle ordinistiche.
Si sarebbe trattato, evidentemente di modificare l’art. 33 della Costituzione che, al quinto comma, prevede espressamente: “
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.”
La proposta non aveva però incontrato il favore di diversi Ordini di professionisti e si era resa bersaglio di numerosi attacchi e contestazioni, sino ad arenarsi.
Il tema è ora tornato d’attualità, sulla scia degli interventi fissati dal
Decreto Cura Italia che, lo scorso marzo, per far fronte all’emergenza Covid 19, ha consentito agli studenti di medicina appena laureati di schierarsi subito in prima linea nei reparti ospedalieri senza passare dall’esame di Stato.
Il provvedimento ha avuto un peso notevole nella formulazione della proposta del ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, che vorrebbe ora estendere l’automatica abilitazione professionale a chiunque si laurei in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia, oltre che in Medicina.
Il testo del relativo disegno di legge è già stato esaminato nel corso del pre-consiglio dei Ministri dello scorso 5 ottobre e figura in cima ai 22 collegati alla Legge di Bilancio delineati con la Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF, documento che va presentato ogni anno entro il 27 settembre) che ha superato pochi giorni fa il vaglio delle Camere, chiamate a valutarne, in via prioritaria, gli aspetti economici implicati.
Il DDL in questione, “in materia di titoli universitari abilitanti” (detto anche DDL “lauree abilitanti”), aggira, in un certo senso, l’”ostacolo” posto dalla norma costituzionale - che, come visto, prescrive l’esame di abilitazione professionale - in quanto formalmente non intende eliminarlo bensì farlo coincidere con l’esame di laurea. Ciò comporterebbe, dunque, che le relative commissioni dovrebbero essere formate anche da rappresentanti dell’ordine professionale coinvolto.
Il primo obiettivo della riforma proposta è esplicitato nella relazione che l’accompagna, e consiste nel consentire
“una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro”; il suo scopo primario è quello di
“dare una risposta concreta alle esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese”.
L’intervento proposto dal disegno di legge si attuerebbe in tre momenti, descritti nei cinque articoli di cui si compone il testo:
- nella prima fase – come già accennato - saranno resi abilitanti i corsi di laurea in odontoiatria, farmacia, veterinaria e anche la magistrale in psicologia. Serviranno, però, almeno 30 crediti formativi conseguiti attraverso tirocinio (art. 1);
- nella seconda fase, le stesse modalità saranno estese alle lauree professionalizzanti in materie tecniche (lauree abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale) indicate all’art. 2. In questi casi sarà necessario rimodulare l’esame di laurea con l’aggiunta di una parte pratica e rivedere la composizione delle relative commissioni cui dovranno aggiungersi dei professionisti del settore.
Tali interventi sono espressamente indicati nell’art. 3: “
L’esame finale di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 1 e 2, prevede lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell’esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, nonché la composizione della commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.”;
- la terza, eventuale, fase prevede il possibile allargamento della laurea abilitante ad altre professioni (art. 4), nello specifico quelle “di cui all’articolo 6, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41” per le quali i titoli conseguiti al termine del percorso di studi universitario “su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente.”
Si tratta, in sostanza, di professionisti quali, ad esempio, architetti, assistenti sociali, biologi, chimici, geologi, ingegneri, commercialisti, esperti contabili e revisori legali, per i quali l’ultima parola spetterà ai rispettivi consigli e federazioni nazionali.