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È ormai prossimo il varo del nuovo codice deontologico dei commercialisti, che – elaborato dalla commissione Deontologia del CNDCEC, coordinata dal Consigliere Nazionale Giorgio LUCHETTA, ed approvato nella seduta del Consiglio nazionale dello scorso 17 dicembre al termine della pubblica consultazione che, nei mesi antecedenti, l’aveva preceduta – entrerà difatti in vigore dal prossimo 1° marzo.
Necessitata, anzitutto, da un allineamento alle novità introdotte dalla riforma delle professioni (D.P.R. 137/2012) ma anche dalle evoluzioni che si sono delineate negli ultimi anni, la revisione del codice deontologico è stata pressoché complessiva, ed ha tenuto conto di diverse varianti che in più modi hanno inciso sulla struttura e sulla funzionalità della professione: dalle liberalizzazioni tariffarie alla pubblicità professionale, dalle nuove società tra professionisti alla responsabilità professionale ed all’obbligo assicurativo, coinvolgendo anche i rapporti di colleganza (in particolare i casi di subentro, assistenza congiunta, conflitto di interessi) e quelli con i clienti (accettazione, esecuzione e rinuncia all’incarico; determinazione dei compensi).
Il bisogno di dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate, secondo il Consigliere Lucchetta, “costituisce garanzia di maggiore qualità delle nostre prestazioni professionali”.
Inoltre, la scelta della pubblica consultazione come criterio di determinazione dei nuovi contenuti del Codice vuole apparire come espressione di un sistema di condivisione di obiettivi, che costituisce nota di merito e pregio per la categoria, in un’ottica di partecipazione democratica dei suoi iscritti, come ha tenuto a sottolineare il Presidente del CNDCEC, Gerardo LONGOBARDI.
Le principali novità del codice deontologico
• Anzitutto viene precisata l’estensione dell’ambito di applicazione del nuovo codice deontologico anche alle società (di persone, di capitali o cooperative) tra professionisti, costituite ai sensi dell’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ed ai tirocinanti (art. 3); a ciò seguono, quasi come logico continuum: la previsione di doveri di competenza, diligenza e qualità nell’esecuzione delle prestazioni professionali, con conseguente necessità di adempimento dell’obbligo della formazione professionale continua (art. 8); nonché l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, i cui estremi – unitamente ai relativi massimali – devono essere resi noti al cliente al momento del conferimento dell’incarico (art. 14).
• Nei rapporti con i colleghi, sono stati meglio puntualizzati i principi di correttezza e lealtà dovuti nei comportamenti tra professionisti in determinate situazioni (subentro, assistenza congiunta, assistenza a clienti in conflitto d’interessi con clienti assistiti da altro professionista); gli obblighi di informazione; la responsabilità disciplinare (artt. 15-19).
• Nei rapporti con i clienti, è stata espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20), così come è precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23). Nel senso, poi, di integrare un vuoto lasciato dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012 che - ove ha abrogato le tariffe professionali e chiarito che il compenso per le relative prestazioni debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenendo conto della sua complessità, e formulando un preventivo di massima – non ha previsto la forma con cui la misura del compenso debba essere concordata, l’art. 25 del Codice Deontologico ha invece espressamente previsto che tale determinazione avvenga per iscritto ed includa spese, oneri e contributi.
• Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali, sono stati rafforzati i principi di lealtà, trasparenza e rispetto della categoria con la previsione di obblighi informativi; in tale direzione, è dunque fatto divieto di esercizio di funzioni rappresentative della professione in concomitanza della partecipazione a competizioni elettorali ed il divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28).
Sempre in ossequio ai principi suddetti, si possono considerare stabilite altresì le previsioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 20, che sancisce il divieto per il professionista di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori; nell’art. 28, che vieta l’utilizzo di incarichi istituzionali per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali; nell’art. 44, che, in tema di pubblicità informativa, nel ribadire la libertà di scelta delle relative forme, pone tuttavia alcune limitazioni in merito all’utilizzo dei titoli accademici; ribadisce la necessità che il messaggio pubblicitario non leda l’immagine della professione; vieta l’impiego di riferimenti commerciali o pubblicitari nel sito internet del professionista.
• Nei rapporti con gli Organismi di categoria, è stato previsto in capo al professionista un dovere di collaborazione, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste allorché siano poste nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29). Parimenti è stato previsto un obbligo di comunicazione per il professionista che venga a conoscenza di forme di esercizio abusivo della professione (art. 42).
• Molto significativa è infine la norma (art. 37) che, modificando la previsione originariamente formulata (mutuata a sua volta dall’art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella citata Legge n. 27/2012, in base alla quale al tirocinante viene riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio), ha previsto che un rimborso forfettario può essere concordato con il tirocinante fin dall’inizio del tirocinio, e senza che perciò si configuri alcun rapporto di lavoro subordinato.
A completamento dell’impegno che ha portato alla redazione del nuovo Codice deontologico è prevista a breve la predisposizione di un Codice delle Sanzioni che, affiancandosi al primo, fornirà ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.