15 aprile 2013

Abusivismo professionale: allarme del MLPS

Ced e Caf possono svolgere operazioni di tipo meccanico, quelle valutative sono ambito esclusivo dei professionisti abilitati.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’allarme del MLPS - I consulenti del lavoro vedono scendere sulla loro professione l’ala protettiva del Ministero guidato Elsa Fornero. Il welfare ha infatti intenzione di dar battaglia contro chi esercita in maniera abusiva attività e consulenze professionali di esclusivo ambito dei consulenti del lavoro. A sottolinearlo è lo stesso Ministero con la circolare n. 17 diffusa lo scorso 11 aprile. Nello specifico, a finire sotto la lente d’ingrandimento delle indagini ministeriali sono stati i Caf e i Ced. Il dicastero ha infatti invitato gli ispettori a prestare attenzione soprattutto alle operazioni che coinvolgono i suddetti enti in questioni legate al settore dell’artigianato e della piccola e media imprenditoria, per i quali v’è la facoltà di rivolgersi ai Caf per le operazioni lavoristiche.

Il parere dei consulenti – Su caso è puntualmente intervenuto il presidente dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, già leader del Cup. "Non c'è nessuna novità rispetto alla normativa vigente", ha dichiarato riferendosi alla circolare diffusa dal Ministero. "La circolare - spiega - ribadisce i contenuti della legge 12 del '79, istitutiva dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che impone delle regole a tutela degli interessi dei cittadini. Principi ribaditi dalla Cassazione. La circolare invece interviene sui tanti abusi ad oggi presenti nella gestione dei rapporti di lavoro, che non vanno nella direzione della qualità della prestazione, come invece è giusto che i cittadini abbiano. E' necessario che questa garanzia sia effettiva con la presenza di un consulente del lavoro. Apprezziamo il pronto intervento chiarificatore del ministero del Lavoro, certi che gli enti interessati adeguino tempestivamente a questi principi la loro azione, su cui non mancheremo di vigilare".

Reato di abusivismo professionale - A dare avvio alle iniziative intavolate dal Ministero è stata una recente pronuncia della Suprema Corte, con la sentenza n. 9725/2013. Nello specifico gli ermellini hanno dichiarato che “sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria, cui l'articolo 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria”. Si è pertanto individuato un nuovo reato in carico a quei professionisti che, in maniera meramente abusiva, portano avanti consulenze e operazioni di esclusivo appannaggio degli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro.

Gli altri adempimenti – Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha altresì tracciato delle direttive da seguire al fine di aggiornare il quadro a guida dei controlli. In sostanza, la fonte ministeriale ha sottolineato che operazioni quali la predisposizione e trasmissione telematica della documentazione previdenziale (Emens o Uniemens), fanno parte delle competenze esclusive dei professionisti abilitati a “‘validare’ la correttezza e autenticità dei dati, ovvero dai soggetti qualificati”. Tale abilitazione, alla luce anche della Legge n. 12/1979, è posseduta solo dai consulenti del lavoro, dai commercialisti e dagli avvocati. Per quel che concerne i Ced, poi, il Ministero ha sottolineato che questi centri possono certamente operare in maniera meccanica su dati che però devono essere scelti, quindi valutati, dai suddetti professionisti abilitati, quindi dai consulenti del lavoro.

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