12 novembre 2014

Abuso del diritto. Focus Cndcec

Le prime proposte del Consiglio nazionale sull’Abuso del diritto in campo tributario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Lo studio e la consultazione - Le problematiche connesse all’abuso del diritto in campo tributario, come informa il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rappresentano il fulcro di uno studio che il medesimo esecutivo di categoria ha recentemente avviato, soprattutto alla luce della volontà espressa dal Legislatore di tipizzare ex novo il concetto Abuso e i suoi effetti. In sostanza, la governance centrale ha avviato la consultazione sul tema con gli Odcec con l’intento di mettere insieme proposte e idee in un unico contributo da rendere disponibile al Legislatore. La consultazione è ancora in corso, ma già da ora possono iniziare a intravedersi i primi risultati.

Fenomeni da escludere – Il Consiglio nazionale spiega dunque che nella categoria dell’Abuso di recente sono stati inseriti anche fenomeni e fattispecie non omogenei. È pertanto necessario comprendere cosa vada escluso se si vuole individuare una tipizzazione dell’Abuso. L’esecutivo della categoria ritiene pertanto che sia improcrastinabile l’esclusione “dal novero dei fenomeni ricadenti nel perimetro dell’Abuso, le fattispecie di simulazione, di qualsiasi tipo (a carattere oggettivo o soggettivo; parziale, etc.) o riconducibili a veri e propri fenomeni di evasione tributaria. Non certamente per escluderli dalle operazioni censurabili bensì per riaffermarne la perseguibilità in base a disposizioni più specifiche”.

Le proposte – Dunque, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abbozza una proposta in sei punti di quello che dovrebbe contenere l’apposito decreto legislativo. In primis, si dovrebbe “rendere applicabile la clausola generale sull’Abuso solo nei casi dimostrati in cui non risultino applicabili altre disposizioni, e ciò non per escluderli dalle operazioni censurabili, bensì per riaffermare la loro perseguibilità in base a disposizioni più specifiche”. Secondariamente, l’intervento legislativo dovrebbe “ricomprendere solo le operazioni che abbiano un vizio di violazione della ratio delle disposizioni applicabili (civilistiche e tributarie) o anche contrarie allo ‘spirito del sistema tributario’, ingenerando così risparmi/vantaggi d’imposta genuinamente indebiti”. Attraverso questa norma si dovrebbe quindi “restituire prevedibilità ed oggettività all’operatività dell’ordinamento tributario, rimuovendo così una tra le maggiori cause di inefficienza finora riscontrate; riportando l’esercizio della sovranità impositiva a criteri simili a quelli imposti in campo privatistico, ove l’onere di dimostrare la pretesa impositiva è centrale, per dare al giudice, effettivamente terzo rispetto ai contendenti, la possibilità di esercitare la sua delicata funzione, con la piena consapevolezza di fatti e circostanze, non solo affermati ma dimostrati, in contradditorio con l’altra parte”. Inoltre il Legislatore dovrebbe prevedere “1) il mantenimento ed il perfezionamento dello specifico, appropriato, contradditorio preventivo con il contribuente; 2) l’inclusione di adeguata dimostrazione della pretesa erariale, sia sul piano concettuale sia sul piano quantitativo, a pena di nullità dell’avviso di accertamento; 3) l’impossibilità d’introdurre d’ufficio da parte del giudice tributario, integrazioni alla pretesa dell’Amministrazione Finanziaria in tema di Abuso; 4) il differimento dell’iscrizione a ruolo all’esito della sentenza di primo grado”. Per concludere, gli ultimi due punti riguardano, in prima battuta, la razionalizzazione dell’“intero sistema delle sanzioni perseguendo il criterio della loro proporzionalità rispetto alla gravità ed al tipo della violazione, come previsto in sede comunitaria” e, secondariamente, la possibilità riconosciuta al “contribuente ed agli operatori professionali che lo assistono di adottare metodologie, sia pur complesse ma oggettive, per predeterminare con ragionevole approssimazione, l’onere tributario sulle attività economiche, correnti o da intraprendere, in particolare in funzione della predisposizione dei bilanci societari o dei relativi piani di investimento”.

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