9 maggio 2026

Accertamento tributario e certezza del diritto: le proposte del CNDCEC per una riforma più equilibrata

Il documento dei Commercialisti analizza le criticità dell’accertamento fiscale e propone soluzioni per garantire maggiore stabilità normativa e tutela del contribuente

Autore: Serena Pastore

Con l’informativa n. 75 dell’8 maggio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso nota la pubblicazione del documento “Accertamento tributario e certezza del diritto nella prospettiva della legge delega n. 111/2023”, predisposto insieme alla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nell’ambito dei lavori della Commissione di studio “Accertamento e rapporti con l’amministrazione centrale e locale”.

L’elaborato prende le mosse dall’articolo 17 della legge delega fiscale n. 111/2023, che individua tra i principi guida della riforma la necessità di garantire maggiore certezza del diritto tributario attraverso regole più chiare, prevedibili e coerenti. Il documento richiama inoltre i principi di legalità e capacità contributiva, oltre alle garanzie previste dallo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000.

Componenti pluriennali e limiti all’accertamento

Una delle questioni centrali affrontate riguarda i termini di accertamento nei casi di componenti reddituali a efficacia pluriennale, come ammortamenti, perdite fiscali riportabili e plusvalenze rateizzate. Il documento richiama l’articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973, evidenziando come negli ultimi anni si sia consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole a un’estensione dei controlli fiscali anche oltre i termini ordinari.

Particolare attenzione viene dedicata alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8500/2021, secondo cui l’Amministrazione finanziaria può contestare il fatto generatore originario anche in annualità successive. Secondo il CNDCEC, questa interpretazione rischia però di compromettere la funzione dei termini di decadenza e il principio dell’affidamento del contribuente.

Il documento richiama inoltre l’articolo 3 dello Statuto del contribuente, che vieta la proroga dei termini tributari salvo casi eccezionali previsti dalla legge, evidenziando la necessità di evitare applicazioni che possano svuotare di fatto il principio della definitività del rapporto tributario. Per questo motivo viene auspicato un intervento normativo che chiarisca in modo definitivo che il termine di accertamento debba decorrere dal periodo d’imposta in cui si verifica il fatto generatore originario.

Valore di mercato e società a ristretta base: le criticità delle presunzioni fiscali

Ampio spazio viene dedicato agli accertamenti fondati sul valore di mercato dei beni e dei servizi, tema disciplinato dagli articoli 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. Nel documento si ricorda che il valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR rappresenta un parametro utilizzabile solo in specifiche ipotesi previste dalla legge, come il transfer pricing disciplinato dall’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Secondo il CNDCEC, il semplice scostamento tra valore di mercato e corrispettivo dichiarato non può essere considerato automaticamente prova di evasione fiscale. A sostegno di questa impostazione vengono richiamati anche gli interventi normativi degli ultimi anni, tra cui l’abrogazione delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 223/2006 e l’articolo 5 del d.lgs. n. 147/2015, che ha escluso la possibilità di presumere maggiori corrispettivi immobiliari basandosi soltanto sui valori accertati ai fini dell’imposta di registro.

L’ultima parte del documento affronta poi la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Secondo i Commercialisti, la mera ristrettezza della compagine sociale non dovrebbe essere sufficiente per presumere automaticamente la distribuzione degli utili ai soci. Richiamando ancora l’articolo 17 della legge delega n. 111/2023, il documento sottolinea la necessità di limitare tali presunzioni ai soli casi supportati da elementi certi e precisi, così da garantire maggiore equilibrio tra esigenze erariali e tutela del contribuente.

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