Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il regolamento - Fino al 22 luglio saranno ancora in vigore le tariffe minime che hanno finora regolato i compensi dei professionisti. Da quella data, però, in linea con quanto disposto dal decreto sulle liberalizzazioni, tale soglia minima del compenso professionale sparirà. Dal 21 giugno, infatti, il Consiglio di Stato sta analizzando le misure inerenti al tariffario interne allo schema di regolamento redatto dal Ministero della Giustizia e che andranno a definire i parametri di calcolo dei compensi in favore dei professionisti. Ciò detto, il regolamento prevede altresì la possibilità di far oscillare sia verso l’alto che verso il basso in una percentuale pari al 60% il compenso spettante al professionista.
I parametri e i compensi – Quindi il Ministero guidato da Paola Severino ha stabilito che vi saranno dei nuovi corrispettivi che andranno a sostituire le tariffe minime soppresse all’epoca del decreto Cresci Italia. A ogni categoria verranno associati dei parametri di calcolo, ad esempio per i commercialisti ve ne sono sei. I parametri costituiscono degli elementi di riferimento ai fini di una valutazione quanto più oggettiva della prestazione erogata dal professionista e vengono chiamati in causa qualora la determinazione del compenso sia motivo di contenzioso. In sostanza questi parametri vengono identificati alla stregua di griglie contenenti dei valori pre-definiti e, come s’è visto, ogni professione avrà il proprio parametro di riferimento in base alla specificità della prestazione. Tali soglie non sono stabili, ma è contemplata la possibilità di una flessione sia in aumento che in diminuzione, anche se non sono previste delle quote massime o minime tassative.
Il parere del Consiglio di Stato – Intanto però il Consiglio di Stato sta analizzando il testo dello schema presentato dal Ministero. Ebbene, secondo tale organo istituzionale, i parametri introdotti dallo schema di regolamento appaiono come una sorta di “tariffa mascherata” soprattutto per quel che concerne i parametri “a forcella”. Cosa sono? A ben vedere, si tratta di soglie aventi un limite massimo e un limite minimo che riportano inevitabilmente ai vecchi tariffari. Pertanto, sarà opportuno, a parere del Consiglio di Stato, che vengano favoriti i parametri basati sul valore medio, ossia quelli che rimandano la decisione dell’oscillazione in alto o in basso del compenso al giudice. Altra puntualizzazione del Consiglio di Stato è quella che si riferisce all’adeguamento agli indici Istat. In altri termini, lo schema presentato dal Guardasigilli stabilisce che il calcolo della tariffa da corrispondere al professionista prenda le mosse da un adeguamento agli indici Istat sulle libere professioni. Il consiglio di Stato dice no a un siffatto modo di procedere e giustifica il proprio diniego sostenendo che, in particolare in un momento economicamente critico come quello attuale, non appare opportuno che l’adeguamento delle tariffe debba corrispondere in maniera conforme all’incremento Istat. Infine, un altro punto valutato e sottolineato dal Consiglio di Stato riguarda il preventivo. Secondo tale organismo, il professionista è tenuto a presentare un preventivo di massima al cliente. Se ciò non dovesse verificarsi, il giudice potrà usare la mancanza a mo’ di elemento negativo nel decidere in merito alla riduzione della liquidazione.
I parametri dei commercialisti – In merito ai commercialisti, i parametri si presentano come una vera e propria sintesi della Tariffa 2000. Secondo siffatta contrazione, il regolamento ha individuato undici attività in carico al commercialista che possono essere liquidate dal giudice. Queste attività corrisponderanno a una retribuzione calcolata secondo il procedimento “a forcella”. La formula innovativa di un calcolo di tal genere è stata individuata nel fatto che esso viene agganciato a dati e terminologie proprie dei bilanci, pertanto vedremo che la deduzione del compenso verrà calcolata coinvolgendo questioni quali “componenti positivi di reddito”, “attivo realizzato” e “passivo accertato”. Per concludere, le undici aree di riferimento sono: amministrazione e custodia; liquidazione di aziende; valutazioni, perizie e pareri; revisioni contabili; tenuta della contabilità; formazione del bilancio; operazioni societarie; consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; assistenza in procedure concorsuali; assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; sindaco di società. Dal punto di vista del peso economico dei compensi, non si prevedono grandi stravolgimenti in relazione al passato. “La liquidazione giudiziale – spiega Massimo Mellacina, delegato del Cndcec per le tariffe – alla luce dei nuovi parametri credo si discosterà molto poco rispetto al regime previgente”.