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Formazione obbligatoria per legge – È ormai entrata nel vivo la formazione professionale continua obbligatoria prevista dalla riforma del 2012 (D.P.R. 137/2012). La platea delle professioni giuridiche, economico-sociali e tecniche, si allinea così all'area sanitaria per cui l'Ecm (educazione continua in medicina), è d'obbligo dal 1999. Lo scopo della riforma è quello di assicurare qualità ed efficienza della prestazione professionale, a vantaggio dell'utente e della collettività. Come sicuramente noto, l'obbligo di aggiornamento non è una totale novità per le professioni (In alcuni casi lo stesso è già presente da anni tra le regole deontologiche di alcune categorie professionali). Tuttavia con la riforma delle professioni, la formazione permanente diventa necessaria per legge; chi non consegue i crediti formativi professionali necessari commette un illecito disciplinare e potrà essere sanzionato dai consigli di disciplina.
Una riforma a metà - La riforma delle professioni approvata tra il 2011 e il 2012 è ferma a metà strada. I regolamenti che dovrebbero raccogliere le norme in linea con i principi affermati nel D.L. 138/2011 e nella Legge 183/2011 (libertà di esercizio della professione, garanzia rafforzata per gli utenti, trasparenza del mercato) sono ancora sulla carta.
Anche la formazione professionale, ormai obbligatoria per legge, rientra in questo pacchetto. Da una parte vi sono i professionisti che hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per garantire la qualità ed efficienza della prestazione, dall'altra ci sono gli Ordini che organizzano i corsi, anche a pagamento, verificano l'adempimento e contestano la violazione disciplinare, e poi ci sono Consigli Nazionali, che definiscono i parametri per l'organizzazione dei corsi e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di formazione.
Nuovi regolamenti - Gli Ordini professionali (chi non lo ha già fatto) sono in procinto di approvare nuovi regolamenti per la formazione professionale, che introducono il sistema dei crediti per "misurare" l'aggiornamento degli iscritti. Il panorama è estremamente variegato, sia per il numero dei crediti richiesto sia per le attività che permettono di acquisirli. L’acquisizione dei crediti non si determina solo partecipando a corsi e seminari, ma viene ad esempio, dato valore anche ad altre attività di aggiornamento "non formale" con caratteristiche diverse. Molti Ordini riconoscono crediti per la normale attività lavorativa, come docenze, tutoraggio, tavoli tecnici, partecipazione agli organismi di categoria e anche all'assemblea annuale.
Erogazione della formazione - La formazione può essere erogata sia direttamente dagli Ordini sia da agenzie esterne. Su questo fronte la riforma vuole puntare a che si selezionino meglio i formatori e che sia garantita la qualità. Il "vecchio" sistema di accreditamento delle strutture esterne, che alcuni Ordini usavano, è stato sostituito da una vera e propria “autorizzazione”, che, per essere concessa, deve ottenere anche il parere positivo del Ministero della Giustizia. Molti Albi inoltre hanno messo nero su bianco nei regolamenti che le agenzie esterne dovranno versare anche un contributo per ottenere l'autorizzazione.
La deducibilità delle spese – Dal punto di vista delle spese per la formazione, il fisco risulta poco generoso sulla deducibilità delle stesse sostenute dai professionisti per la formazione obbligatoria prevista dagli Ordini professionali. Le spese sono deducibili al 50% nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. A questo si aggiunge che le spese inerenti l'uso dell'auto personale del professionista sono deducibili dal reddito solo per il 20%. In definitiva, gli oneri necessari per la formazione obbligatoria, nonostante siano inerenti l'attività professionale perché legati a un obbligo di legge, rischiano di diventare particolarmente pesanti dal punto di vista tributario.
Il recupero dell’IVA - Relativamente all’IVA si ricorda che, per questa imposta vale il principio generale dell'inerenza della spesa con l'attività svolta e verificandosi questo presupposto, l'Iva assolta sugli acquisti è detraibile. Dopo la modifica apportata all'articolo 19/bis 1 del D.P.R. 633/72 dal D.L. 112/2008, sono venute meno anche le limitazioni oggettive alla detrazione riferite alla spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 53/E/2008, ha confermato che per questa tipologia di spesa l'imposta è detraibile sulla base dei principi generali dettati dall'articolo 19. Poiché questo requisito non difetta con riferimento alle spese collegate alla formazione obbligatoria, se ne deve ricavare che la detrazione dell'Iva è consentita sulla base della relativa fattura.