Con una nota di ieri, 8 settembre, il CNDCEC ha richiamato l’attenzione dei Presidenti degli Ordini territoriali sulle importanti novità introdotte con il D.Lgs. 90/2017 in materia di antiriciclaggio.
Più precisamente, l’accento è stato posto sulle nuove disposizioni concernenti gli “Organismi di autoregolamentazione”, i quali altro non sono che lo stesso Consiglio Nazionale, le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina.
Sono stati pertanto brevemente richiamati i compiti assegnati ai nuovi “organismi di autoregolamentazione” (e, quindi, agli Ordini professionali stessi), che sono numerosi e spaziano dall’attività di controllo, a quella di indirizzo, senza dimenticare la prevista irrogazione di sanzioni disciplinari agli iscritti.
Il CNDCEC ha infine concentrato l’attenzione su un aspetto di non secondaria importanza: le sanzioni previste in caso di violazione.
Anche gli Ordini professionali, pertanto, potranno essere sanzionati ai fini della disciplina antiriciclaggio, in una misura compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro, nel caso in cui non siano forniti all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le informazioni e i dati richiesti.
Gli altri obblighi previsti, invece, non comportano alcuna sanzione, pur se non rispettati, e, d’altra parte, il CNDCEC esclude l’applicabilità di sanzioni in via meramente interpretativa.
Le linee guida
I nuovi adempimenti cui sono chiamati gli Ordini professionali sono numerosi, e il CNDCEC li riassume brevemente, richiamando i seguenti punti:
- invio dei dati statistici e delle informazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente al Comitato di Sicurezza Finanziaria entro il 30 marzo,
- promozione e controllo dell’attività svolta dagli iscritti,
- elaborazione e aggiornamento delle regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione; garantire l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza. Gli Organismi di autoregolamentazione sono inoltre sentiti dall’UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia,
- formazione e aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
- applicazione delle sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio, attraverso i Consiglio di disciplina,
- trasmissione annuale al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia dei dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli Ordini territoriali,
- ricezione delle segnalazioni delle operazioni sospette da parte degli iscritti e successivo inoltro all’Uif,
- collaborazione con le altre autorità al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
- invio dei dati statistici, ogni tre anni, al CSF, ai fini dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio,
- definizione di criteri e metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei professionisti,
- valutazione dell’adeguatezza delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dai professionisti,
- individuazione dei fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco degli indici per le misure semplificate e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.
In considerazione del gran numero di nuove attribuzioni, il Consiglio Nazionale ha previsto l’emanazione, entro un breve lasso di tempo, di apposite Linee Guida, utili agli Ordini territoriali per il concreto adempimento degli obblighi appena richiamati.