22 aprile 2026
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22 aprile 2026

Antiriciclaggio, Registro dei titolari effettivi e adeguata verifica: il doppio binario del nuovo modello europeo

Nel riassetto dell’antiriciclaggio Ue, il Registro della titolarità effettiva si conferma un punto centrale per la trasparenza degli assetti proprietari, ma non sostituisce l’adeguata verifica

Autore: Fabiano De Leonardis

L’attuale fase di transizione verso il nuovo pacchetto normativo europeo antiriciclaggio ha visto, nei giorni scorsi, la pubblicazione della memoria della Banca d’Italia per quanto concerne lo schema del decreto legislativo n. 385 che recepisce alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2024/1640, meglio nota come VI Direttiva. Nel documento in rassegna si evidenzia come “lo schema in esame anticipi, per ragioni di coordinamento e urgenza, alcune specifiche disposizioni della cosiddetta sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6), prefigurando un successivo intervento legislativo volto a recepirne integralmente il contenuto”.

In questo scenario, il fulcro del dibattito giuridico si concentra in particolare sulla piena operatività dei registri della titolarità effettiva, intesi come infrastrutture a presidio della trasparenza economica ed in particolare come “banche dati centrali deputate a raccogliere le informazioni sulle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo su società e altri enti giuridici, con una funzione che si colloca al crocevia tra esigenze di trasparenza economica e presidio antiriciclaggio”.

Il legislatore nazionale, recependo gli orientamenti europei, ribadisce che “i registri centrali nazionali dei titolari effettivi [...] sono strumenti essenziali per contrastare l'abuso delle società, delle entità giuridiche, delle fiduciarie, dei trust e delle strutture opache, per garantire la tracciabilità, prevenire l'anonimato indebito e rafforzare la cooperazione investigativa”. In questo senso, l'evoluzione normativa trasforma tali archivi in “nodi essenziali del nuovo sistema antiriciclaggio europeo”, garantendo un “accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni” non solo alle autorità nazionali classiche ma anche ad organismi sovranazionali quando forniscono sostegno operativo alle autorità domestiche.

Autonomia dell'adeguata verifica e gestione delle difformità

Un profilo di estremo rilievo riguarda il rapporto gerarchico tra le risultanze del Registro e l'attività istruttoria svolta dal soggetto obbligato. L'orientamento consolidato dalle autorità di vigilanza e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in tempi recenti ha ribadito la prevalenza dell'analisi sostanziale sul dato formale. Infatti, come chiarito esplicitamente nelle FAQ ministeriali, “in caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l’obbligo di segnalazione, agli esiti delle proprie verifiche”.

Tale impostazione conferma che la consultazione del Registro non esaurisce l'onere di diligenza, poiché esso rimane uno “strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti”.

Questa autonomia valutativa trova un preciso riscontro normativo nella proposta di inserimento dell'art. 21-ter nel D.Lgs. n. 231/07, ad opera dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640. Il comma 11 della citata disposizione esplicita che “la consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo”.

Pertanto, laddove emerga uno scostamento informativo, scatta l'obbligo per cui “i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione [...] e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela”. È tuttavia fondamentale sottolineare la tutela predisposta per il segnalante: il legislatore prevede infatti che “le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti”. Il professionista ha dunque il dovere di valorizzare la totalità degli elementi in proprio possesso, effettuando “tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l’identificazione del titolare effettivo” e garantendo che l'esito finale sia frutto di un'istruttoria autonoma, critica e documentabile.

Implicazioni sanzionatorie e segnaletiche: il doppio binario

Sotto il profilo valutativo, è fondamentale distinguere l'obbligo di rettifica del dato pubblico dalla segnalazione di operazioni sospette ovvero, laddove opportuno, dal dovere di astensione ex art.42 del decreto antiriciclaggio.

Anzitutto occorre sottolineare che il nuovo assetto normativo ridisegna l'intero regime di accesso e le relative garanzie in modo “organico e direttamente in fonte primaria” ed un punto di rottura rispetto al passato è la limitazione dell'accesso ai privati: coerentemente con la direttiva (UE) 2024/1640, l'accesso è ora riservato “soltanto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un legittimo interesse”, eliminando la categoria del pubblico generico per tutelare la riservatezza dei dati.

Altro aspetto rilevante riguarda è che la rilevazione di una divergenza non attiva automatismi segnaletici verso l'Unità di Informazione Finanziaria, né impone l'astensione immediata dalla prestazione professionale in quanto, come chiarito dalla disciplina in rassegna, “la mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex articolo 35”.

Ad ulteriore conferma di un approccio basato sulla protezione del dato e sulla valutazione del rischio, il sistema prevede che “l'accesso da parte dei soggetti obbligati e dei soggetti aventi un legittimo interesse può essere escluso, in tutto o in parte, in presenza di determinate circostanze eccezionali” e tali deroghe sono ammesse qualora la consultazione esponga il titolare effettivo a “un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età”.

Lo scostamento deve essere inteso  pertanto come un input istruttorio: l'obbligo di SOS scatta solo se la difformità, letta alla luce di altre circostanze soggettive e oggettive, generi un sospetto qualificato di attività criminosa o di dissimulazione illecita degli assetti proprietari.

Allo stesso modo, il ricorso all'astensione ex art. 42 rimane confinato alla sola “ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela”. In sintesi, mentre la segnalazione alla Camera di Commercio mira alla pulizia e alla qualità del dato informativo pubblico, la SOS ed il dovere di astensione rimangono ancorati alla valutazione sostanziale del rischio, preservando il ruolo del professionista come presidio attivo e non meramente esecutivo del sistema AML/CFT.

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