19 gennaio 2015

Antiriciclaggio & Voluntary: il CNDCEC chiede chiarezza

Il CNDCEC chiede un intervento normativo che esoneri i professionisti dagli obblighi di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio nelle procedure di voluntary disclosure.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’espresso esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette è essenziale: in mancanza di un apposito intervento che porti finalmente chiarezza, il CNDCEC si troverà costretto a consigliare ai commercialisti di rinunciare all’attività assistenza per la voluntary disclosure che, così com’è, è davvero troppo rischiosa.

È questo, in estrema sintesi, quanto affermato dal presidente dei commercialisti, Gerardo Longobardi, che, in una lettera inviata al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha chiesto un intervento normativo che esoneri i professionisti dagli obblighi di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio per l’attività di consulenza nei confronti dei contribuenti interessati alla voluntary disclosure.

La nota del Mef
La decisione dei commercialisti di rivolgersi a MEF e all’Agenzia delle Entrate scaturisce da una nota del MEF del 9 gennaio scorso che ha già suscitato moltissime perplessità.

Nella stessa è infatti possibile leggere che la procedura di voluntary disclosure non consente alcuna esenzione in termini di adempimenti antiriciclaggio: il professionista dovrà quindi seguire le procedure prescritte dal D.Lgs. 231/2007 e procedere quindi con l’adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione dei dati ed eventualmente alla segnalazione delle operazioni sospette.

Proprio la previsione di quest’ultimo adempimento ha lasciato i professionisti con l’amaro in bocca: come si può chiedere di effettuare una segnalazione se l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007 espressamente prevede l’esclusione per le informazioni ricevute “nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente” o anche per “la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento”?

Inoltre, che senso può avere una segnalazione se la punibilità dai reati è comunque esclusa grazie all’ombrello della voluntary disclosure?

D’altronde il timore di eventuali sanzioni potrebbe indurre il professionista a effettuare comunque una segnalazione, minando così il rapporto di fiducia con il cliente e rischiando eventuali azioni nel caso in cui le notizie si rivelino infondate.

Le parole di Longobardi
La posizione espressa dal Mef – afferma Longobardi - pone la nostra Professione nella oggettiva impossibilità di esercitare la propria attività di assistenza e consulenza finalizzata all’adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte dei contribuenti”.

In virtù della rilevanza e dell’estrema delicatezza della questione – conclude Longobardi - si reputa ineludibile un intervento normativo che stabilisca in modo espresso, ai predetti fini, l’esonero dei professionisti, quanto meno, dall’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 del d.lgs. 231/2007”.

È opportuno ricordare, a tal fine, che già nei mesi scorsi i commercialisti avevano sottoposto all’attenzione del Mef una proposta emendativa alla legge, nella quale l’esonero venisse espressamente sancito: proposta che però è stata purtroppo accantonata.

Diversa fu invece la situazione prospettata in occasione dell’ultimo “scudo” fiscale: il legislatore aveva infatti espressamente escluso l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta ove le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione avessero avuto a oggetto somme riconducibili a reati tributari “coperti” dallo scudo.
In questi casi, pertanto, l’obbligo di segnalazione era riservato esclusivamente per ipotesi di reato diverse da quelle oggetto di sanatoria.

I chiarimenti attesi
In virtù di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene necessario che vi sia un opportuno intervento legislativo o amministrativo che espressamente chiarisca che i professionisti sono esonerati dall’obbligo di segnalazione nell’assistenza alle procedure di voluntary disclosure.

Un altro nodo da sciogliere, sul quale si ritengono essenziali dei chiarimenti, riguarda inoltre la possibilità di estendere l’esonero in oggetto anche ai casi in cui il contribuente, dopo una prima consulenza, decida di non aderire alla procedura di voluntary disclosure.

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