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La circolare n. 10 - Ancora una volta la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro si è soffermata sulle misure in adozione dal governo per quel che concerne la riforma del lavoro. A catturare l’attenzione degli studiosi della Fondazione è il tema inerente il contratto di apprendistato, argomento che il centro studi ha approfondito e reso noto tramite la Circolare n. 10/2012 pubblicata ieri, 22 maggio. Nel documento in questione, i ricercatori della categoria guidata da Marina Calderone hanno individuato le conseguenze possibili dall’incrocio tra le coordinate dei contratti di apprendistato e le direttive interne ai contratti collettivi di riferimento.
Controllo della congruità del percorso formativo – A cosa servono i contratti di apprendistato? Ebbene, secondo le intenzioni esecutive, questa nuova forma di rapporto lavorativo mira a incrementare l’occupazione connettendola al processo formativo del soggetto che lavorando acquisisce determinate competenze tecniche. Ora, si legge nella circolare, che la determinazione dei contenuti formativi che la legge stabilisce per questo tipo di contratto deve essere affidata alla contrattazione collettiva; quest’ultima però “può svolgere il ruolo previsto dal legislatore anche affidando agli enti bilaterali (che a questi fini rappresentano un'articolazione della contrattazione collettiva)”. A questo punto, comunque, un affidamento di siffatta natura a enti cosiddetti bilaterali, che si occupano di determinare i contenuti formativi facendo le veci della contrattazione collettiva, non implica che a essi sia altresì demandato il controllo sugli stessi e sulla loro corretta attuazione. Tant’è che la Fondazione studi precisa che “seppure il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, questo non significa che sia stata delegata dalla legge anche le modalità di controllo della congruità del percorso formativo, la quale rimane di competenza degli organi ispettivi e del giudice”.
Parere di conformità – Per quel che concerne la contrattazione collettiva e i derivanti pareri di conformità, la Fondazione chiarisce che questi sono considerati legittimi dal punto di vista del piano contrattuale associativo, ma sul versante di una legittima stipula di un contratto lavorativo essi non determinano alcun vincolo. Pertanto, quale sarà il parere di conformità a cui fare riferimento in maniera chiara? A questo punto, la Fondazione sottolinea che “l'attività svolta dagli enti bilaterali può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro al fine di verificare se il piano formativo individuale predisposto sia conforme alle disposizioni previste dal contratto collettivo”, ciò in quanto, come si è visto, “il parere di conformità previsto da alcuni contratti collettivi, seppure legittimo sul piano contrattuale associativo, non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro”. Inoltre, dal centro studi emerge che “l’eventuale violazione non può dare luogo al disconoscimento del modello contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro. Un profilo diverso riguarda la natura del previsto parere di conformità e il contenuto su cui si basa il rilascio del documento. Con riferimento al primo aspetto si sottolinea che, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso, il parere di conformità non può avere neanche natura autorizzatoria preventiva”.
Conclusioni – Infine, secondo la Fondazione dei Consulenti del lavoro, non vi è alcuna subordinazione del contratto di apprendistato al parere di conformità. Infatti, la nota sottolinea che “in considerazione del fatto che il piano formativo individuale deve essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, implicitamente il legislatore conferma che la legittimità della costituzione del rapporto di apprendistato non è subordinata al rilascio del parere di conformità laddove previsto dalla contrattazione collettiva”.