Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’Accordo interconfederale - Ha data 18 aprile 2012 l’Accordo interconfederale in merito alle disposizioni circa l’apprendistato professionalizzante. Tali discipline sono state introdotte dal D.Lgs. n. 167/2011 e firmatari dell’Accordo sono i leader delle parti sociali quali le maggiori sigle sindacali (CIGL, CISL e UIL) e i rappresentanti degli imprenditori (Confindustria). In sostanza, il testo prevede che a decorrere dal 26 aprile dell’anno in corso possano esser stipulati contratti d’apprendistato in tutti gli ambiti industriali. A ben vedere, si tratta di una situazione provvisoria, ossia di transito fino al momento in cui venga approvata una nuova disciplina che regoli i singoli contratti collettivi di settore. I punti chiave di questo accordo sono la classificazione dell’apprendista, la durata del periodo di prova e di quello relativo al preavviso di recesso, indicato però come punto di riferimento i contratti collettivi nazionali del lavoro inerenti al profilo interessato.
L’apprendistato – Entrando nel vivo dell’attività formativa, definita con il contratto di apprendistato, l’Accordo indica una durata, delle modalità di svolgimento e un periodo effettivo di formazione. Per quel che concerne la durata, si tratta di un lasso di tempo minimo già indicato nei rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro che, per legge, può anche raggiungere la durata massima di tre anni. Poi, in merito alle modalità di svolgimento, uno degli obiettivi raggiunti dall’Accordo interconfederale è quello di proporre agli interessati un format finalizzato all’elaborazione di un piano formativo individuale. In sostanza, nel contratto individuale verrà stabilito il periodo da dedicare alla formazione professionalizzante che dovrà avere in media una durata di 80 ore e verrà svolto secondo due modalità: on the job e in affiancamento. In merito a questo periodo di formazione, alla luce del comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. n.167/2011, è prevista un’eventuale integrazione all’offerta formativa pubblica. Per concludere, in merito alla registrazione dell’attività formativa svolta e della qualifica professionale conseguita, in attesa che il libretto formativo sarà effettivamente operativo, le parti del contratto procederanno con la certificazione adottando il format allegato all’Accordo interconfederale.
Prova, livelli e recesso – Ora, sulla base del profilo professionale a monte della costituzione del contratto d’apprendistato, la durata del periodo di prova sarà stabilita tenendo presenti le regole indicate nel relativo contratto collettivo nazionale del lavoro. Terminato il periodo di prova, sempre basandosi sul CCNL, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria che effettivamente gli spetta.Mentre, per quel che concerne l’inoltro del preavviso di recesso, l’Accordo interconfederale prevede che tale adempimento dovrà essere rispettato almeno quindici giorni prima del termine effettivo del periodo di formazione. Qualora non pervenga tale preavviso, il contratto rimane in vita tramutandosi in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.