24 luglio 2012

Arriva l’Rc obbligatoria

Professionisti ai posti di partenza per la stipula della polizza professionale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Rc obbligatoria - Come abbiamo più volte ricordato dalle pagine di questo quotidiano, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3, punto 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011, L. conv. n. 148/2011, ciascun iscritto agli Albi delle professioni regolamentate dovrà preoccuparsi di stipulare una polizza assicurativa volta a coprire le eventuali spese legate alla responsabilità delle diverse prestazioni svolte. A dare man forte a siffatta obbligatorietà è il recente D.P.R. firmato dal Guardasigilli Severino, che entrerà in vigore dal 14 agosto 2012 e all’art. 5 sottolinea che tale disposizione è diretta a tutti i professionisti che svolgono la propria attività in maniera autonoma e anche a quelli che operano tramite le stp.

I punti del D.P.R
. – In misura molto più specifica rispetto alla manovra estiva dello scorso anno, il D.P.R. ha indicato degli specifici requisiti che dovranno essere rispettati nell’atto di stipulare una polizza professionale. In primis, è concessa agli Ordini la possibilità di attuare delle convenzioni con le compagnie assicurative che, con determinate agevolazioni, consentano a tutti gli iscritti un’eguale e tutelata copertura. A ciò si aggiunge che l’assicurazione dovrà andare a garantire anche l’archiviazione di documenti e i “valori ricevuti dai clienti”. Inoltre, proprio nel rapporto con questi ultimi sarà in vigore una sorta di obbligo di trasparenza, nel senso che il professionista o la stp presso la quale svolge la propria prestazione professionale dovranno render noti ai clienti gli estremi e i criteri in capo alla polizza stipulata per la responsabilità professionale. Infine, il decreto che riforma gli ordini professionali regolamentati specifica che la polizza dovrà essere “idonea” a determinati danni che l’attività potrebbe provocare, ma non sottolinea quali siano i principi di idoneità. Ora, al fine di evitare stipule di Rc che non soddisfino in pieno i requisiti richiesti dal punto di vista normativo, sono state delineate alcune clausole specifiche per le diverse attività.

Clausole da inserire nella polizza
– Come abbiamo visto, sarà necessario che alcune categorie professionali prevedano l’inserimento di determinate clausole nei loro contratti assicurativi, al fine di non trovarsi scoperti in determinati settori relativi alla propria prestazione professionale. In particolare, queste clausole riguardano l’aspetto temporale legato alla prestazione, nel senso che potrebbero coprire in maniera retroattiva o successiva all’attività svolta. Per quel che concerne la clausola “pregresso”, si può iniziare col dire che questa non è necessaria nel momento in cui l’assicurazione prevede già la clausola “claims made”, che copre tutti i danni relativi anche al periodo precedente alla stipula, e non sarà altresì inserita qualora il professionista sia al corrente di eventi già in corso e che potrebbero far scattare richieste di risarcimento. Chiarito ciò, la clausola “pregresso”, laddove possa essere inserita, prevede il riconoscimento di un preciso lasso di tempo precedente alla decorrenza dell’Rc che possa essere ricondotto alla copertura assicurativa. Cambiando l’ordine dei dati, si avrà il medesimo risultato anche per quel che concerne la clausola “postuma”. Dunque, considerando che la richiesta di risarcimento può essere inoltrata a carico del professionista anche diversi anni dopo la produzione del danno, la clausola “postuma” andrà a coprire il periodo di tempo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo però solo per i danni riconosciuti nel periodo di validità dell’Rc. Infine vi è la clausola di “tutela giudiziaria” che riguarda il sostegno delle spese. Ebbene, quando il danno è riconducibile alla copertura dell’assicurazione, allora sarà la compagnia ad accollarsi i costi legali, nel momenti in cui però il risarcimento non è indennizzabile, allora è consigliato inserire una siffatta clausola che copra in maniera complessiva l’assistenza giudiziale.

Rc obbligatoria - Come abbiamo più volte ricordato dalle pagine di questo quotidiano, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3, punto 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011, L. conv. n. 148/2011, ciascun iscritto agli Albi delle professioni regolamentate dovrà preoccuparsi di stipulare una polizza assicurativa volta a coprire le eventuali spese legate alla responsabilità delle diverse prestazioni svolte. A dare man forte a siffatta obbligatorietà è il recente D.P.R. firmato dal Guardasigilli Severino, che entrerà in vigore dal 14 agosto 2012 e all’art. 5 sottolinea che tale disposizione è diretta a tutti i professionisti che svolgono la propria attività in maniera autonoma e anche a quelli che operano tramite le stp.

I punti del D.P.R
. – In misura molto più specifica rispetto alla manovra estiva dello scorso anno, il D.P.R. ha indicato degli specifici requisiti che dovranno essere rispettati nell’atto di stipulare una polizza professionale. In primis, è concessa agli Ordini la possibilità di attuare delle convenzioni con le compagnie assicurative che, con determinate agevolazioni, consentano a tutti gli iscritti un’eguale e tutelata copertura. A ciò si aggiunge che l’assicurazione dovrà andare a garantire anche l’archiviazione di documenti e i “valori ricevuti dai clienti”. Inoltre, proprio nel rapporto con questi ultimi sarà in vigore una sorta di obbligo di trasparenza, nel senso che il professionista o la stp presso la quale svolge la propria prestazione professionale dovranno render noti ai clienti gli estremi e i criteri in capo alla polizza stipulata per la responsabilità professionale. Infine, il decreto che riforma gli ordini professionali regolamentati specifica che la polizza dovrà essere “idonea” a determinati danni che l’attività potrebbe provocare, ma non sottolinea quali siano i principi di idoneità. Ora, al fine di evitare stipule di Rc che non soddisfino in pieno i requisiti richiesti dal punto di vista normativo, sono state delineate alcune clausole specifiche per le diverse attività.

Clausole da inserire nella polizza
– Come abbiamo visto, sarà necessario che alcune categorie professionali prevedano l’inserimento di determinate clausole nei loro contratti assicurativi, al fine di non trovarsi scoperti in determinati settori relativi alla propria prestazione professionale. In particolare, queste clausole riguardano l’aspetto temporale legato alla prestazione, nel senso che potrebbero coprire in maniera retroattiva o successiva all’attività svolta. Per quel che concerne la clausola “pregresso”, si può iniziare col dire che questa non è necessaria nel momento in cui l’assicurazione prevede già la clausola “claims made”, che copre tutti i danni relativi anche al periodo precedente alla stipula, e non sarà altresì inserita qualora il professionista sia al corrente di eventi già in corso e che potrebbero far scattare richieste di risarcimento. Chiarito ciò, la clausola “pregresso”, laddove possa essere inserita, prevede il riconoscimento di un preciso lasso di tempo precedente alla decorrenza dell’Rc che possa essere ricondotto alla copertura assicurativa. Cambiando l’ordine dei dati, si avrà il medesimo risultato anche per quel che concerne la clausola “postuma”. Dunque, considerando che la richiesta di risarcimento può essere inoltrata a carico del professionista anche diversi anni dopo la produzione del danno, la clausola “postuma” andrà a coprire il periodo di tempo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo però solo per i danni riconosciuti nel periodo di validità dell’Rc. Infine vi è la clausola di “tutela giudiziaria” che riguarda il sostegno delle spese. Ebbene, quando il danno è riconducibile alla copertura dell’assicurazione, allora sarà la compagnia ad accollarsi i costi legali, nel momenti in cui però il risarcimento non è indennizzabile, allora è consigliato inserire una siffatta clausola che copra in maniera complessiva l’assistenza giudiziale.

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