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L’approvazione del regolamento - Il regolamento che istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative è stato approvato in via definitiva la scorsa settimana dal Consiglio nazionale forense. L’emanazione del provvedimento è stata prevista dal ‘Nuovo ordinamento della professione di avvocato’, vale a dire dalla Legge n. 247/2013, articolo 35, comma 1, lettera s). Tutte le associazioni inserite nell’elenco avranno quindi la possibilità di partecipare all’organizzazione delle attività formative all’interno della categoria. Nello specifico, i Consigli degli Ordini potranno avvalersi del loro contributo al fine di istituire i corsi per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista, titolo tra quelli massimamente qualificanti della riforma forense. A questo punto la palla passa al Ministero della Giustizia che, in qualità di organo competente, dovrà adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista.
I punti – In linea coi principi di trasparenza e chiarezza, il regolamento prevede che nel sito del Consiglio nazionale vi sia l’elenco, costantemente aggiornato, delle associazioni maggiormente rappresentative. Allo stesso tempo, il testo approvato la scorsa settimana individua i requisiti di iscrizione nell'elenco, che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l'aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale. Oltre a tali peculiarità che l’associazione dovrà possedere, il regolamento chiede alle stesse la capacità di poter assicurare agli utenti un pacchetto formativa nelle materia di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrando altresì di aver organizzato, almeno nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, una significativa attività formativa nel medesimo ambito operativo.
Il rapporto col Cnf – S’intende che le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che avranno modo di iscriversi all’elenco, non dovranno essere finalizzate a produrre profitti. Tant’è che le offerte formative avranno natura gratuita, anche se è prevista l’eventualità di chiedere ai partecipanti un rimborso spese. Le associazioni che aspirano a essere inserite nell’elenco, dovranno inviare entro 90 giorni al Consiglio nazionale forense l’istanza d’iscrizione. Quest’ultima dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti. Una volta iscritta, l’associazione dovrà però mantenere il proprio status facendo in modo che i requisiti iniziali persistano nel tempo. Per tale ragione, il Consiglio nazionale forense ha programmato delle verifiche ogni tre anni, avvalendosi anche del diritto di esercitare vigilanza e controllo sull’associazione e sulle offerte formative erogate. Qualora i requisiti dovessero decadere, il Consiglio nazionale forense avrà l’obbligo di revocare l’iscrizione nell’elenco. La revoca deve essere ampiamente motivata e preventivamente discussa coi rappresentanti dell’associazione.