9 settembre 2015

Avvocati. Requisiti per rimanere nell’albo

Parere del Consiglio di Stato sul regolamento approntato dal Ministero della Giustizia
Autore: Redazione Fiscal Focus

Dopo esser stato esaminato dal Consiglio Nazionale Forense, lo schema di decreto recante “Regolamento concernente disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” ha ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio di Stato, che comunque ha suggerito interventi migliorativi del testo (v. Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015 – numero affare 01336/2015).

Lo schema di decreto emanato dal Ministero di Via Arenula individua le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo.

Lo schema di decreto sottoposto al Consiglio di Stato prevede che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva individuale o di società o associazione professionale di cui il professionista faccia parte;
b) ha la disponibilità in uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno un’utenza telefonica anche se non utilizzati in modo esclusivo ma in forma associata;
c) ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno, intendendosi per “affare” non solo incarichi di natura giudiziale, ma anche stragiudiziale come consulenze e pareri anche se conferiti da altro avvocato;
d) è titolare di un indirizzo di PEC;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;
f) ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale i suddetti requisiti dovranno ricorrere congiuntamente e potranno essere tutti comprovati nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; cioè mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Sono fatti salvi i criteri automatici - da stabilirsi con decreto ministeriale - per l’individuazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.

Lo schema di decreto assegna al Consiglio dell’ordine circondariale il compito di verificare, con cadenza triennale, che ciascuno degli avvocati iscritti all’albo eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. L’accertamento dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione deve riguardare anche gli avvocati stabiliti, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 96 del 2001, mentre un’eccezione all’obbligo di verifica triennale è prevista per i giovani avvocati.

L'accertata mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dall'albo. L'avvocato può dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussiste per la presenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. Il che consente di dare rilevanza sia ai casi di crisi economica diffusa sul territorio o attinenti al mercato rilevante per il professionista sottoposto ad accertamento sia a eventi che si riferiscono alla persona di quest’ultimo.

Dal provvedimento del Consiglio di Stato emerge che, su proposta del CNF, sono stati eliminati dallo schema di decreto due dei requisiti inizialmente previsti (concernenti specificamente l’aver corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine e alla Cassa di previdenza forense) “in quanto collegati, ancorché indirettamente, all’entità del reddito professionale che è espressamente escluso dalla norma primaria quale requisito essenziale per la continuità dell’attività professionale”, si legge nel provvedimento.

Per quanto riguarda, poi, il requisito della trattazione minima di almeno 5 affari nell’anno, il Consiglio di Stato ritiene che sarebbe bene prevedere “che l’interessato possa documentare, in luogo del numero fissato, la trattazione di un numero inferiore di affari connotati da particolare rilevanza e impegno professionali, che possa giustificare la permanenza dell’iscrizione nell’albo, valorizzando in tal modo il dato sostanziale rispetto a quello meramente numerico”.

Per la reiscrizione all’albo dell’avvocato che ha subito un provvedimento di cancellazione, sono stati definiti due diversi limiti temporali: quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza del requisito del numero minimo di 5 affari per anno oppure di quello relativo all’aggiornamento professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. In tutti gli altri casi, la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti.

Il Consiglio di Stato ha osservato che la cancellazione per 12 mesi dall’albo impedisce al professionista di soddisfare, tra l’altro, il requisito della trattazione minima di almeno 5 affari nell’anno, non potendo evidentemente l’interessato trattare alcun affare in tale lasso temporale non essendo più iscritto all’albo. Pertanto, i giudici di Palazzo Spada suggeriscono di valutare l’opportunità di prevedere, mediante opportuni strumenti normativi, in luogo della cancellazione, il passaggio dell’avvocato per un periodo minimo di 12 mesi in un eventuale albo dei non esercenti (istituto previsto in altri ordinamenti europei). “Tale soluzione”, si legge nel parere del CdS, “avrebbe il pregio di garantire la continuità del regime contributivo e assicurativo a favore degli interessati, oltre a consentire l’eventuale esercizio di una sia pur limitatissima attività professionale, mentre comporterebbe evidenti vantaggi ai fini delle – sia pur inferiori – quote dovute in ogni caso dal professionista all’albo di appartenenza ed alla Cassa forense”.

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