1 ottobre 2012

Avvocati: sì alla sospensione se si viola l’autonomia

“Indebite commistioni” di interessi conducono il professionista a una violazione del codice deontologico
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Con la sentenza del 21 agosto, n. 14374/2012, gli Ermellini hanno confermato la contestazione ai danni di un avvocato avanzata dal Consiglio nazionale forense, che a sua volta aveva avallato la decisione presa dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, di sospendere per sei mesi il professionista a causa di un suo comportamento contrario ai dettame deontologici della professione.

Il caso
- L’avvocato in questione, incolpato “della violazione dei doveri di dignità, decoro, probità ed indipendenza”, si è reso responsabile di tali accuse esercitando la professione in forma societaria senza averne il consenso e favorendo la commistione tra i propri interessi e quelli della società di consulenza alla quale si appoggiava anche dal punto di vista logistico oltreché professionale. Così facendo l’avvocato veniva meno al divieto di accaparrare clienti e sottometteva la propria attività a pressioni esterne, partecipando altresì alla ripartizione dei ricavi scaturenti dalla quota lite. A tal proposito, contravvenendo al divieto di quota lite o cessione del credito, l’avvocato aveva indotto i clienti a versare in favore della società partner d’affari un compenso apri al 20% di quanto recuperato grazie al suo patrocinio legale in attività meramente giudiziali. Inoltre, il professionista è stato ulteriormente accusato d’aver contribuito all’aggravamento della situazione economica di una società precedentemente assistita, in quanto aveva promosso contro di essa una serie di azioni giudiziarie per recupero crediti senza che ve ne fossero effettive ragioni.

Il giudizio della Cassazione – Come abbiamo visto, la Suprema Corte, visionati i documenti del caso, ha ritenuto di appoggiare le decisioni prese dagli organi di rappresentanza della categoria, sottolineando la sanzione disciplinare coincidente con la sospensione di sei mesi. Il parere è che la “serie concatenata di elementi indicativi di una commistione di interessi tra la società di consulenza” e il professionista abbiano indotto quest’ultimo a violare i propri doveri deontologici. Entrando nello specifico si evince che in una situazione in cui l’avvocato condivideva i locali della società, le attrezzature e gli arredi d’ufficio, l’accostamento esterno di targhe graficamente e materialmente identiche e la partnership dichiaratamente ammessa sul sito web, è chiaro che non può non esservi un legame profondo tra i due soggetti. Pertanto, la posizione del professionista come in difetto rispetto alle norme deontologiche della categoria alla quale appartiene. Allo stesso tempo, la Cassazione ha negato come possibile motivo di difesa l’inquadramento “nel moderno contesto economico che incoraggiava le liberalizzazioni ed imponeva di adeguare le strutture organizzative degli studi legali secondo i nuovi schemi delle società tra professionisti”. Tale contestazione da parte della Suprema Corte è dovuta al fatto che gli eventi precedono l’emanazione della normativa nazionale e comunitaria e che, in ogni caso, il comportamento dell’avvocato contrasta con il “codice deontologico degli avvocati europei” che sottolinea l’indipendenza assoluta dell’avvocato rispetto a pressioni derivanti da interessi propri o esterni.

Il ricorso respinto – Il ricorso presentato dal professionista è stato pertanto rigettato, poiché “i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico e una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio”. Non essendo stata svolta attività difensiva, in merito alle spese non è stata intrapresa alcuna decisione.

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