6 novembre 2012

Avvocato vs Comune: compenso anche senza procura scritta

Autore: Redazione Fiscal Focus

A determinare il conferimento è lo svolgimento stesso dell’attività professionale in favore dell’ente

La sentenza - La Corte d’Appello di Campobasso, lo scorso 6 settembre, si è eloquentemente pronunciata in merito al compenso professionale nel caso in cui a usufruire della consulenza sia un ente locale. La sentenza in questione è la n. 218, testo attraverso il quale si delineano i diritti del professionista che svolge la propria attività in favore di un’amministrazione pubblica.

Il parere del tribunale - Il parere dei giudici molisani è che, anche nell’eventualità in cui il professionista non avesse ricevuto dall’ente patrocinato una procura alle liti, egli avrebbe comunque diritto alla corresponsione della parcella inerente alla prestazione svolta per l’amministrazione pubblica. Questo, in sintesi, è il caso oggetto della citata sentenza. I giudici di merito hanno pertanto sostenuto che per la definizione del compenso dell’avvocato risultava sufficiente il semplice fatto che lo stesso avesse esercitato la rappresentanza in sede di giudizio.

Le motivazioni dei giudici
– Il Tribunale di Campobasso afferma, quindi, il primo verdetto inerente la causa in questione, poiché come s’è visto a dare legittimità al decreto ingiuntivo è il mero conferimento della procura delle liti anche nel caso in cui si sia in assenza di una delibera scritta che, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere redatta dalla giunta comunale. “È infondato – scrivono i giudici di Campobasso – l’appello incidentale del Comune nella parte in cui chiede deduce la nullità, per difetto di forma scritta ab substantiam, dei contratti di patrocinio sui quali l’avv. […] fonda le sue pretese, dal momento che, per giurisprudenza consolidata, il requisito della forma scritta è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (nel caso in esame, non contestato), atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’autorità tutoria (Cass. Ordinanza 16 febbraio 2012 n. 2266; Cass. 16 giugno 2006 n. 13963)”.

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