29 settembre 2017

Banche, le proposte dei commercialisti sugli incarichi degli esponenti aziendali

Un documento di osservazioni del Consiglio nazionale della categoria sul testo del Mef relativo ai requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli incarichi

Roma, 28 settembre 2017 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha formulato osservazioni e proposte di modifica al testo dello schema di decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli incarichi degli esponenti aziendali delle banche e intermediari finanziari, posto in consultazione dall'Ufficio II - Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.

“Esprimiamo apprezzamento per la struttura del documento e per l’esatta individuazione di requisiti di indipendenza, di professionalità degli esponenti nonché per la fissazione di criteri volti al monitoraggio e alla valutazione dei medesimi da parte degli organi competenti”, affermano in una nota i Consiglierei nazionali Massimo Scotton e Lorenzo Sirch.

Nelle sue osservazioni il Consiglio nazionale si sofferma su alcuni aspetti dello schema di decreto dedicando particolare attenzione ai requisiti di professionalità e di indipendenza dei componenti del collegio sindacale ed ai criteri di valutazione descritti nel testo posto in consultazione.

Le osservazioni sono dirette alla possibile revisione di alcune previsioni. “In particolare – spiegano Scotton e Sirch - chiediamo di prevedere requisiti di professionalità per gli esponenti di Confidi, anche in via opzionale per tramite di previsioni statutarie; di non considerare, ai fini della valutazione della correttezza degli esponenti aziendali, l’assunzione di incarichi in procedure concorsuali, così come la ricorrenza di indagini o di procedimenti penali in corso; di prevedere quale requisito di professionalità per i componenti del collegio sindacale, oltre o alternativamente all’iscrizione nel registro dei revisori legali, l’iscrizione all’Albo dei Commercialisti; di rivedere il limite al cumulo degli incarichi non esecutivi in funzione della tipologia della società, del settore di riferimento e della specificità dell’incarico assunto”.

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