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Il Consiglio dell’Ordine territoriale non può procedere con la cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 211 dell’11 ottobre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale cancellazione d’ufficio per incompatibilità dell’iscritto (articolo 4, D. Lgs. n. 139/2005).
Al Consiglio Nazionale è pervenuto un quesito da parte di un Ordine territoriale il quale ha chiesto se, il Consiglio dell’Ordine, possa procedere alla cancellazione d’ufficio per incompatibilità (ex articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005) di un iscritto a carico del quale è in corso anche un procedimento disciplinare per altri motivi.
Preliminarmente il CNDCEC precisa che, in materia d’incompatibilità, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa d’incompatibilità e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:
Tale procedimento può concludersi, secondo quanto disposto dall’articolo 19 del suddetto decreto:
Sul punto il Consiglio Nazionale richiama anche il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dallo stesso nella seduta del 18-19 marzo 2015 ed in vigore dal 1° giugno 2015, il quale stabilisce, all’articolo 5, comma 8, che “l’iscritto all’Albo…non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”.
Detta norma determina l’impossibilità di cancellare l’iscritto nei confronti del quale sia pendente un procedimento disciplinare. Il CNDCEC spiega quanto affermato rilevando che, tale principio, trova la propria ratio nella necessità di evitare che il professionista possa cancellarsi dall’albo al fine di sottrarsi all’eventuale sanzione.
Il Consiglio Nazionale effettua, inoltre, una rilevante precisazione: il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile, altresì, dall’articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro, qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.
Ciò è spiegato considerando che, siccome il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un ulteriore procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è evidente che, affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, il CNDCEC ritiene che il Consiglio dell’Ordine non possa procedere con la (eventuale) cancellazione dell’iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.